La revoca del porto di fucile ad uso caccia da parte del Questore non ha collegamenti specifici con il divieto di detenzione armi adottato dal Prefetto.
La risposta alla domanda che pone il titolo è no.
I provvedimenti del Questore e del Prefetto in materia di armi sono diversi, nel senso che non c’è alcun nesso tra la revoca questorile e il divieto prefettizio.
Il primo provvedimento è emesso dal Questore e inibisce al destinatario di portare, per esempio, il fucile per uso caccia.
Con il secondo provvedimento il Prefetto inibisce, a qualsiasi titolo e per tutte le finalità, la detenzione presso il proprio domicilio di armi e munizioni.
Dunque, in teoria, potrebbe essere inibita la caccia a chi è non è vietata la detenzione di armi e munizioni presso il domicilio [1].
Questo principio è apparentemente banale ma molto importante, in quanto serve da criterio-guida in occasione di un eventuale ricorso, nel quale occorre tenere presente che la revoca adottata dal Questore non è un atto presupposto del divieto di detenzione.
Insomma: i due provvedimenti hanno natura e fini differenti.
Hai ricevuto la notificazione di uno tra questi due provvedimenti?
Oppure hai avuto la notifica sia del decreto del Questore che del divieto del Prefetto?
Vuoi valutare un eventuale ricorso?
Contattami per avere un primo parere di fattibilità.
[1] Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza n. 599 del 22.06.2021.
Chiedi consulenza legale
Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.