Sabato, 23 Ottobre 2021 13:15

Detenzione abusiva di armi

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Art. 697 codice penale.

 

 

 

Chiunque detiene armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del T.u.l.p.s. o munizioni senza averne fatto denuncia all'Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l'arresto da tre a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.

 

Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia alle autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a euro 258.

 

Come sappiamo, questa è la norma nuda e cruda dettata dal codice penale in materia di detenzione armi senza denuncia.

 

Vediamo, a questo proposito, un caso nel quale i giudici amministrativi [1] hanno risolto, favorevolmente per la persona interessata, una vicenda a proposito dell’art. 697 c.p.

 

Bene. In sintesi, il punto di partenza è che il Prefetto emette un divieto di detenzione armi.

 

Il destinatario propone istanza di riesame, che non va a buon fine.

 

L’Autorità lo ritiene responsabile della violazione di un vecchio 697 c.p., inoltre per l’art. 2 Legge 895/67 (reato per il quale viene in realtà assolto).

 

In sostanza il ricorrente, appunto assolto per il reato di cui all’art. 2 L.895/ 67, viene condannato alla pena pecuniaria di euro 200,00 per il reato di cui all’art.697 c.p. con una vecchia sentenza di oltre dieci anni fa, perché deteneva munizioni, sia pure per uso lecito, senza averne fatto denuncia all’autorità competente.

 

L’interessato viene poi assolto per altra ipotesi di reato di abuso d’ufficio.

 

Ebbene i giudici, dopo aver premesso una dettagliata ricostruzione in diritto della materia, cioè dopo aver detto che è vero che non esiste un diritto all’arma ma che il Ministero dell’Interno, ragionevolmente, deve pur attenersi a criteri guida per valutare le istanze di riesame, accolgono il ricorso della parte privata.

 

In sostanza l’Amministrazione, vista la vecchia condanna e la tenuità della condotta, valutata come tale dal giudice penale ai fini dell’irrogazione della sola pena pecuniaria, avrebbe dovuto valutare con più attenzione l’affidabilità del ricorrente, anche alla luce delle condotte successive; inoltre, nello specifico, avrebbe dovuto considerare che il porto d’armi è necessario al ricorrente per l’esercizio della sua attività di perito balistico.

 

In sostanza: ricorso accolto con condanna alle spese di lite a carico dell’amministrazione, con restituzione alla parte ricorrente del contributo unificato.

 

 

 

[1] Tar Campania Sezione Quinta, sentenza n. 6474/01 pubblicata il 15.10.2021.

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
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