La guida in stato alterato per alcol, se è un episodio unico ed isolato, non fa scattare in automatico il divieto detenzione armi.
Hai chiesto il rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia.
Il Ministero dell’Interno la respinge.
Dice, in sostanza, che il rigetto è incentrato su una sentenza di applicazione della pena su richiesta, emessa anni fa dal G.I.P. del Tribunale, per il reato di rifiuto dell'accertamento dello stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, a mesi 3 di reclusione, al pagamento di un'ammenda di euro 750,00 ed alla sospensione della patente di guida per 1 anno.
Decidi di presentare il ricorso al Tar.
I giudici osservano che dall’unico episodio in cui ti sei sottratto agli accertamenti alcolemici, sono decorsi diversi anni senza che tu sia incorso in altre condotte dubbiose per la tua idoneità all’uso delle armi.
Questo è un aspetto che l’Amministrazione non ha tuttavia minimamente valutato.
Peraltro, con ordinanza del GIP del Tribunale il reato è stato pure dichiarato estinto, visto il tuo positivo lavoro di pubblica utilità.
In sostanza, conclude il Tribunale [1]: da un singolo episodio isolato di guida alterata dall'alcol non può conseguire automaticamente un divieto generale di detenzione delle armi, laddove la motivazione del diniego non supporti un giudizio di tua pericolosità sociale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Quindi il tuo ricorso viene accolto con annullamento del rigetto del provvedimento amministrativo.
[1] Tar Lombardia Sezione Prima, sentenza n. 2383/21 pubblicata in data 27.10.2021.
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