Domenica, 28 Novembre 2021 09:26

Armi: remissione di querela e accettazione

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La Questura non può respingere l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia se la querela del convivente è stata rimessa.

 

 

 

Presenti un’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia.

 

Il Questore però te la respinge per alcuni motivi:

 

1) il tuo deferimento all’Autorità Giudiziaria per un’ipotesi di reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;

 

2) l’esistenza di controlli di polizia, durante i quali sei stato colto in compagnia di persone gravate da pregiudizi;

 

3) la tua coabitazione con coniuge gravato da pregiudizio ostativo.

 

Tu, però, notificando il ricorso, sostieni che non c’è prova di quanto affermato dalla Questura.

 

Avviata la causa davanti il Tar, i giudici accolgono la tua domanda di annullamento [1], per il fatto che nel provvedimento non ci sono elementi idonei per poter dimostrare ciò che è stato sostenuto dall’Ufficio.

 

Questo perché sulla questione del reato di falsità ideologica risulta che c’è stata l’archiviazione e poi, a ben vedere, il solo deferimento non indica alcun dettaglio sulla condotta materiale.

 

Sui controlli non c’è prova che l’accompagnamento con queste persone abbia portato a pregiudizi sulla tua affidabilità.

 

Sulla coabitazione con la persona gravata, non ci sono sufficienti elementi probatori o indiziari per aggravare la marginalità della condotta. Per altro, la stessa Prefettura su questa questione ha, in un primo momento, emesso un divieto di detenzione armi e poi, successivamente, lo ha rimosso.

 

Segno questo che nei tuoi confronti c’è stato un favorevole giudizio sull’affidabilità, che non può essere contraddetto dall’altro Ufficio.

 

In definitiva: come spesso accade l’amministrazione con la discrezionalità di cui dispone sembra che possa dire tutto e il contrario di tutto; ma è altrettanto vero che quando valuta lo deve fare attenendosi ai dati oggettivi di cui dispone.

 

Insomma ci deve essere una motivazione robusta nel provvedimento, altrimenti questo viene annullato.

 

Quindi svolgere bene l’istruttoria, lo ripetiamo ormai spesso, è un aspetto fondamentale di cui i giudici tengono conto e sanno dire bene quando questa manca a danno del cittadino.

 

 

 

[1] Tar Basilicata Sez. Prima, sentenza n. 706/2021 pubblicata il 05.11.2021.

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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