MiaConsulenza.it
Il network della consulenza legale e commerciale

whatsappContatta subito MiaConsulenza con WhatsApp!

Venerdì, 05 Maggio 2023 10:11

PORTO D'ARMI E STUPEFACENTI: UNA SENTENZA UTILE In evidenza

Scritto da
       

Lo studio Pandolfi & Mariani, si occupa regolarmente di diritto amministrativo nelle sue ampie eccezioni ed ha maturato una consolidata esperienza in tema di: armi, militare, pubblico dipendente, appalti, abusivismo. Svolge da anni una prevalente attività online seguendo Clienti in tutta Italia. Se ancora non conosci le nostre pubblicazioni in rete, visita i portali Studio Cataldi e MiaConsulenza, oppure FaceBook: troverai centinaia di post tematici che ti offriranno informazioni gratuite utili ad impostare la soluzione del tuo caso.

 

Lo studio propone un caso, messo in evidenza da una sentenza recente del Consiglio di Stato n. 10232/2022, sul rilascio di licenza di porto d’armi connessa a attività di guardia giurata, a seguito di un divieto detenzione armi per uso occasionale di stupefacenti.

Indice:

-fatti.

-esito della sentenza.

 

Fatti:

-Il soggetto della questione, svolge attività di guardia particolare giurata, in possesso del necessario titolo abilitativo e della connessa licenza di porto di pistola.

-Nel 2016, in epoca precedente al rilascio dei già detti titoli abilitativi, subisce una contestazione amministrativa ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n.309/1990, in sostanza, è stato colto mentre “era intento a consumare uno spinello contenente stupefacenti”.

-Tale contestazione è stata poi definita, sempre ai sensi dell’art. 75, comma 14, D.P.R. n. 309/1990, come un semplice invito a non fare più uso di suddette sostanze stupefacenti.

-Nel 2019 a seguito di un’istanza prodotta al fine di ottenere il rinnovo del decreto biennale di approvazione di guardia giurata, viene sottoposto a procedimento amministrativo finalizzato al rigetto della predetta istanza.

-Procedimento che si è concluso con il provvedimento della prefettura di divieto di detenzione, a qualsiasi titolo, di armi, munizioni e materie esplodenti di ogni genere, con obbligo di consegnare immediatamente alla Questura tutte le armi detenute.

-Successivamente l’interessato, decide di impugnare tali provvedimenti con ricorso dinanzi al TAR competente, che accoglierà poi il ricorso in primo grado.

-Da un successivo ricorso formulato l’anno seguente, Il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo hanno appellato/avversato la sentenza del giudice di primo grado, di cui è estata chiesta la sospensione in via cautelare, per la seguente motivazione: “Errores in iudicando. Eccesso di potere giurisdizionale. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 39 e 138 TULPS, la circolare del Ministero dell’Interno n. –OMISSIS-, il Decreto del Ministero della Sanità del 28.04.1998, pubblicato sulla G.U., Serie Generale, n. 143 del 22.6.1998”.

-L’amministrazione poi, espone le proprie argomentazioni difensive, sull’asserita mancanza di requisiti psicofisici per il porto d’arma, e con successiva ordinanza respinge l’istanza di sospensione.

-L’appellato poi si costituirà in giudizio verso la fine del 2020, con successiva memoria depositata giorni dopo, e alla pubblica udienza di fine 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Esito della sentenza:

Il Consiglio di Stato dichiara l’appello dell’amministrazione infondato.

Risulta interessante, analizzare, come il Consiglio di Stato ha esposto le proprie motivazioni appellandosi non oltre che ai principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Riprendendo alcuni passi della sentenza, il Consiglio offre una attenta e chiara illustrazione delle lacune della legislatura in questione:

<<… In linea generale, giova, innanzitutto, rammentare che il legislatore nella materia concernente il rilascio del porto d’armi (artt. 11 e 43 di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773) affida all’Autorità di pubblica sicurezza la formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi… >>

La sentenza poi prosegue su un altro aspetto importante: <<…La giurisprudenza, riprendendo i principi espressi dalla Corte Costituzionale, è consolidata nel ritenere che il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività…>>

Si passa in seguito a dettagli sul giudizio da adottare in questi casi: <<…L’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi, che deve essere desunta da elementi non meramente immaginari o aleatori. Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, si da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi…>>

Il fulcro della sentenza si sviluppa poi, collegandosi al caso in questione, nei seguenti passi:

1) <<Nel caso di specie, il giudice amministrativo è chiamato a valutare la consistenza dei fatti posti a fondamento della determinazione dell’Autorità prefettizia in ordine all’esistenza dei requisiti di legge e al pericolo di abuso delle armi di modo che il suo sindacato sull’esercizio della funzione amministrativa consenta non solo di vagliare l’esistenza o meno di questi fatti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da essi secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva – e non sanzionatoria – della misura in esame…>>;

2) <<…ricorrono elementi tali da far presumere che il Sig. –OMISSIS- si asterrà, per il futuro, dal commettere analoghe violazioni, non appare corretto, ragionevole e proporzionato sostenere che manchi il requisito della buona condotta, alla luce di un unico episodio posto in essere prima del rilascio dei titoli, risalente nel tempo (ossia all’anno 2016), non connotato da estrema gravità, che venne chiuso dalla Prefettura – come si evince dalla stessa motivazione dell’atto impugnato – con un invito a non far più uso di sostanze stupefacenti, senza che, peraltro, sia stato accertato che l’appellante abbia poi disatteso tale invito…>>;

3) <<…E non risulta ragionevole e proporzionato ritenere sufficiente a integrare un tale giudizio l’episodio unico ed isolato, risalente nel tempo, non connotato da gravità, che il prefetto di –OMISSIS- ha posto alla base delle proprie determinazioni sfavorevoli all’appellante, peraltro in assenza di altri elementi sintomatici di inaffidabilità, che consentano di corroborare la tesi prospettata dall’amministrazione…>>

La materia in questione, prevede indirettamente una certa cautela, stiamo parlando di armi e di abuso di queste, c’è sempre bisogno di uno studio attento delle questioni ad esse collegate, ma non per questo il legislatore deve per forza applicare criteri cosi rigidi con così pochi elementi, per singoli episodi lontani nel tempo, che non rispecchiano più la condotta e o i requisiti di un richiedente di porto. La giurisprudenza, come in questo caso, ci offre un ottimo spunto, ci dà degli strumenti per comprendere la legittimità di richieste come questa, lasciate ammuffire negli anni senza approfondite motivazioni.

Come chiedere assistenza allo studio legale?

Per avere assistenza legale o chiedere un parere per valutare la presentazione di un ricorso o un’istanza, basta utilizzare il portale MiaConsulenza.it, oppure inviare il quesito utilizzando la mail dello studio: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ovviamente è sempre possibile contattare direttamente studio Pandolfi & Mariani all’utenza mobile:

3286090590 o 0773487345

Letto 1832 volte Ultima modifica il Venerdì, 05 Maggio 2023 10:51
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

 whatsapp  WhatsApp
 skype  Skype
linkedin Linkedin
   

 

Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

Informazioni e recapiti

  • Indirizzo
    Via Giacomo Matteotti, 147
  • Città
    Priverno (LT)
  • Provincia
    Latina
  • CAP
    04015
  • Nazione
    Italy
  • Telefono
    +39.0773487345
  • Mobile
    +39.3292767858

Lascia un commento

Ogni commento verrà pubblicato una volta approvato il contenuto.
Potrebbe quindi trascorrere qualche ora prima di essere visualizzato in questa pagina.

MiaConsulenza contatti

Per qualsiasi informazione e richiesta,
contatta la redazione MiaConsulenza.





© 2017 Copyright. All Rights Reserved.

Newsletter

 Vuoi restare aggiornato sulle nostre attività? Iscriviti alla newsletter di Miaconsulenza.it

Una produzione CINQUE SRLS

Via G.Matteotti, 147
04015 Priverno (LT)

+(39) 0773487345
+(39) 3403498985

info@miaconsulenza.it
www.miaconsulenza.it
P.IVA  02943820593