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Sabato, 25 Novembre 2023 17:14

Contestazioni e ricorsi in un caso di presunta violazione della Legge sulla caccia In evidenza

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Questo post fornisce dettagli su un caso legato al presunto scambio di un fucile avvenuto durante l’attività di caccia e le conseguenze legali che ne sono seguite.

 

 

Scambio di fucile a caccia: le contestazioni 

 

Questo post è utilissimo: quindi scaricalo, posizionalo sul desk del tuo computer e conservalo sempre perché potrebbe tornarti utile, o potrebbe essere utile a qualche tuo amico che si viene a trovare in una situazione simile.

In pratica, qui puoi scoprire come la mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo da parte del Ministero dell’Interno fa cadere tutta l’impalcatura sanzionatoria adottata nei confronti degli interessati.

  

Antefatto:

 

Il titolare di licenza di porto d’armi per uso venatorio viene segnalato all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile di utilizzare un mezzo vietato per l’attività venatoria e l’uccisione di specie protetta nonché di omessa custodia dell’arma. Il il fratello, privo di licenza, viene denunciato per porto abusivo d’arma e per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’ autorità di PS irroga il divieto di detenzione delle armi e la revoca della licenza, oltre al ritiro delle armi detenute.

Critiche alla Conclusione della Polizia Provinciale:

Le contestazioni includono la critica alla conclusione della polizia provinciale, che ha interpretato erroneamente la presenza di entrambi nel capanno come prova dell'utilizzo congiunto del fucile dell’unico fucile rinvenuto. Inoltre, gli individui sostengono che la polizia abbia anche travisato i fatti, associando uno di loro come figlio di un'altra persona, nonostante una differenza di età di 8 anni.

 

Mancata Istruttoria e Mancanza di Comunicazione:

 

Gli interessati sottolineano la mancanza di un'adeguata istruttoria, poiché l’autorità di pubblica sicurezza non ha effettuato verifiche indipendenti sui fatti segnalati o sull'età dei soggetti coinvolti. Contestano inoltre la mancata comunicazione di avvio del procedimento, che ha impedito un accertamento completo delle contestazioni formulate, portando a provvedimenti inibitori definitivi e non temporanei.

 

Conclusioni e Prospettive Legali:

 

La mancanza di comunicazione di avvio procedimento è indicata come una vulnerabilità nel processo, evidenziando l'importanza di un adeguato contraddittorio procedimentale e l'acquisizione di elementi di urgenza qualificata. 

In conclusione, un ricorso ben impostato ponderato su argomentazioni come quelle qui esposte, potrebbe essere accolto dal giudice amministrativo.

Il presente articolo trae spunto dalla Sentenza n. 609/2020 del Tar Brescia.

 

Altre informazioni?

Contatta lo Studio Pandolfi Mariani

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Letto 633 volte Ultima modifica il Sabato, 25 Novembre 2023 17:44
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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