Questo post fornisce dettagli su un caso legato al presunto scambio di un fucile avvenuto durante l’attività di caccia e le conseguenze legali che ne sono seguite.
Scambio di fucile a caccia: le contestazioni
Questo post è utilissimo: quindi scaricalo, posizionalo sul desk del tuo computer e conservalo sempre perché potrebbe tornarti utile, o potrebbe essere utile a qualche tuo amico che si viene a trovare in una situazione simile.
In pratica, qui puoi scoprire come la mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo da parte del Ministero dell’Interno fa cadere tutta l’impalcatura sanzionatoria adottata nei confronti degli interessati.
Antefatto:
Il titolare di licenza di porto d’armi per uso venatorio viene segnalato all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile di utilizzare un mezzo vietato per l’attività venatoria e l’uccisione di specie protetta nonché di omessa custodia dell’arma. Il il fratello, privo di licenza, viene denunciato per porto abusivo d’arma e per porto di armi od oggetti atti ad offendere.
L’ autorità di PS irroga il divieto di detenzione delle armi e la revoca della licenza, oltre al ritiro delle armi detenute.
Critiche alla Conclusione della Polizia Provinciale:
Le contestazioni includono la critica alla conclusione della polizia provinciale, che ha interpretato erroneamente la presenza di entrambi nel capanno come prova dell'utilizzo congiunto del fucile dell’unico fucile rinvenuto. Inoltre, gli individui sostengono che la polizia abbia anche travisato i fatti, associando uno di loro come figlio di un'altra persona, nonostante una differenza di età di 8 anni.
Mancata Istruttoria e Mancanza di Comunicazione:
Gli interessati sottolineano la mancanza di un'adeguata istruttoria, poiché l’autorità di pubblica sicurezza non ha effettuato verifiche indipendenti sui fatti segnalati o sull'età dei soggetti coinvolti. Contestano inoltre la mancata comunicazione di avvio del procedimento, che ha impedito un accertamento completo delle contestazioni formulate, portando a provvedimenti inibitori definitivi e non temporanei.
Conclusioni e Prospettive Legali:
La mancanza di comunicazione di avvio procedimento è indicata come una vulnerabilità nel processo, evidenziando l'importanza di un adeguato contraddittorio procedimentale e l'acquisizione di elementi di urgenza qualificata.
In conclusione, un ricorso ben impostato ponderato su argomentazioni come quelle qui esposte, potrebbe essere accolto dal giudice amministrativo.
Il presente articolo trae spunto dalla Sentenza n. 609/2020 del Tar Brescia.
Altre informazioni?
Contatta lo Studio Pandolfi Mariani
3286090590
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.