INAFFIDABILITA’ ALL’USO DELLE ARMI PER FREQUENTAZIONI CON SOGGETTI “SCONSIGLIATI”
IL MINISTERO PERDE LA CAUSA
Altra importante vittoria in giudizio dello Studio legale Pandolfi Mariani
Con una sentenza pubblicata il 25.07.2024 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha stabilito che l’atto di revoca del porto d’armi legato alla frequentazione di soggetti pregiudicati, ha bisogno di una motivazione precisa e circostanziata, in grado di dimostrare come dette frequentazioni determinino l’inaffidabilità all’uso delle armi del soggetto richiedente.
IL CASO
All’Assistito veniva respinta la domanda di rinnovo del porto d’armi per fucile uso caccia poiché, in diverse occasioni, era stato controllato dalla forza pubblica in compagnia di persone che “annoverano a loro carico pregiudizi di carattere penale che si sono reiterati nel tempo”. Per questo il richiedente veniva dichiarato inaffidabile all’uso delle armi con conseguente emissione di un decreto di diniego.
L’atto veniva impugnato dallo studio sostenendo la carenza motivazionale, lamentando altresì la scarsa considerazione tenuta dalla Prefettura dei rinnovi di licenza ottenuti per oltre trenta anni consecutivi dal richiedente.
La sentenza di rigetto emessa dal TAR Sicilia veniva successivamente appellata sostenendo in buona sostanza le stesse motivazioni.
Ebbene il Consiglio di Giustizia Amministrativa riformava la sentenza annullando il diniego, sposando appieno le censure eccepite dallo studio nell’atto di appello.
LA SENTENZA DI ACCOGLIMENTO
Nella sentenza il Consiglio di Giustizia dapprima ha ricostruito i fatti sottesi al diniego, delineando successivamente i principi giuridici che determinano l’accertamento dei concetti di affidabilità o non all’uso delle armi dei soggetti richiedenti.
Valutando il caso concreto il Consiglio ha sostenuto che l’unica censura eccepibile al richiedente poteva essere il difetto di buona condotta e la conseguente inaffidabilità all’uso delle armi in applicazione dell’art 43 del T.U.L.P.S.
Su questo solco la Corte approfondiva il concetto di buona condotta, applicando l’interpretazione dell’art 43 T.U.L.P.S. secondo i principi statuiti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 311 del 1996.
Va rammentato che la Corte Costituzionale ha più volte statuito l’incostituzionalità dell’art 43 del Testo Unico nella parte in cui prevede che sia l’interessato a dover dimostrare la propria buona condotta, è quindi la pubblica amministrazione a doverlo fare, avendo cura di esprimere nell’atto, in modo preciso e circostanziato, come la carenza della buona condotta sia capace di generare altresì l’inaffidabilità all’uso delle armi del soggetto richiedente.
Detto principio è stato recepito nella sentenza in commento, il Consiglio di Giustizia ha infatti accolto il ricorso accertando i vizi della motivazione dell’atto, statuendo che la mera frequentazione con soggetti pregiudicati, senza ulteriori specificazioni, non è sufficiente a determinare, l’inaffidabilità all’uso delle armi.
A tal proposito nella sentenza si legge “…. ritiene il Collegio che il giudizio negativo della p.a., relativo alla buona condotta ed all’affidabilità del richiedente, deve essere ancorato non soltanto a specifici fatti concreti, ma deve anche dare conto del perché tali fatti siano in se idonei a far venir meno i requisiti indispensabili per ottenere le autorizzazioni in materia di detenzioni armi”.
Per tanto, quando il richiedente non ha precedenti penali, la sola frequentazione di soggetti pregiudicati, non è sufficiente di per sé a determinare un diniego poiché, per raggiungere tale scopo, la motivazione deve essere accompagnata dalla dimostrazione di come dette frequentazioni abbiano determinato una riduzione dell’affidabilità all’uso delle armi.
Su questo punto i giudici siciliani hanno ulteriormente precisato: “….in assenza di uno spunto motivazionale in tal senso, si finirebbe per ammettere che eventuali reati commessi da terzi finirebbero per produrre, automaticamente, effetti lesivi della sfera giuridica anche di soggetti assolutamente estranei ai reati stessi (il richiedente le autorizzazioni di polizia)”
In assenza di questa dimostrazione la motivazione del diniego deve ritenersi non sufficiente con la conseguente nullità dell’atto.
CONCLUSIONI
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha quindi ribadito che è privo di censure l’atto che descrive nella motivazione il collegamento tra l’inaffidabilità all’uso delle armi e la frequentazione con soggetti pregiudicati, negli altri casi il diniego deve essere dichiarato nullo.
La sentenza ha quindi finalmente accolto le richieste avanzate a tutela del nostro Assistito il quale finalmente potrà tornare in possesso del porto d’armi per uso caccia.
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