Introduzione
Ogni anno, migliaia di italiani si vedono notificare dal Questore o dal Prefetto un provvedimento di diniego o revoca del porto d'armi. La motivazione, molto spesso è legata ad un precedente patteggiamento penale.
Gli avvisi di diniego riportano sempre la stessa motivazione: “In data X il richiedente ha patteggiato per il reato Y2. “ Nient'altro.
Ebbene dal 1° gennaio 2023, con l'entrata in vigore della riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), questo modo di procedere è diventato giuridicamente insostenibile. Eppure molte Amministrazioni continuano ad adottarlo. In questo articolo spieghiamo perché quel provvedimento è illegittimo e cosa può fare chi lo riceve.
Che cos'è il patteggiamento e cosa ha cambiato la riforma Cartabia
Il patteggiamento (tecnicamente: «applicazione della pena su richiesta delle parti» ex art. 444 c.p.p.) è un rito alternativo con cui l’imputato e il Pubblico Ministero si accordano su una pena ridotta. Il giudice verifica che non ci siano motivi di proscioglimento immediato e, se ritiene corretta la qualificazione del fatto, omologa l’accordo.
Prima della riforma Cartabia, l'art. 445 c.p.p. era interpretato — anche dalla giurisprudenza amministrativa — nel senso che il patteggiamento fosse, nei fatti, equiparabile a una condanna anche al di fuori del processo penale, e quindi liberamente valutabile dalla Pubblica Amministrazione per revocare o negare le licenze di polizia, in buona sostanza incideva negativamente sul concetto di “affidabilità” all’uso delle armi.
La riforma ha riscritto l'art. 445 c.p.p. inserendo il comma 1-bis, che oggi dispone espressamente tre cose fondamentali:
- la sentenza di patteggiamento non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi;
- se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano il patteggiamento a una sentenza di condanna;
- solo «salvo quanto previsto» dai due periodi precedenti la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna. (art. 445 c.p.p.)
In parole semplici: il legislatore ha voluto ridurre drasticamente le «ricadute» extrapenali del patteggiamento. Chi patteggia — almeno quando non vengono applicate pene accessorie — non deve pagare questo scotto anche in ambito amministrativo.
Il caso tipico: Mario e il suo fucile da caccia
Mario ha la licenza di porto di fucile per uso caccia da vent'anni. Qualche anno fa, a seguito di un incidente stradale grave, ha patteggiato per omicidio colposo, ricevendo una pena sospesa condizionalmente, senza pene accessorie.
Al momento del rinnovo della licenza, la Questura emette un decreto di diniego con questa motivazione: «il richiedente ha riportato condanna a seguito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per il reato di omicidio colposo; pertanto non sussistono i presupposti per il rinnovo del porto d'armi».
Mario impugna il provvedimento davanti al TAR, che però lo respinge. Porta la causa in appello. Il risultato? Il giudice d'appello annulla il diniego della Questura.
La vicenda appena descritta è inventata, ma corrisponde esattamente alle decisioni rese da tanti tribunali Amministrativi dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia.
Quando i provvedimenti delle Amministrazioni si basano esclusivamente sul patteggiamento, vengono annullati dai Tribunali sulla base di un principio :
1 il patteggiamento non è prova nei procedimenti amministrativi. L'art. 445 c.p.p., nella nuova formulazione, «prevede espressamente che la sentenza di patteggiamento resa dal giudice penale non ha efficacia e non può essere utilizzata a diversi fini nei giudizi diversi da quello penale», con la conseguenza che «la sentenza che definisce il procedimento non potrà essere equiparata alla sentenza di condanna in settori dell'ordinamento diverso da quello penale».
Anche se l’esempio si riferisce ad una licenza da caccia, bisogna sapere che il ragionamento si applica in modo uniforme alle principali tipologie di licenza:
-Porto d'armi per uso sportivo;
-Porto d'armi per difesa personale;
-Guardia particolare giurata (GPG);
-Conclusione.
La riforma Cartabia ha segnato un punto di svolta: il patteggiamento non è più una «condanna di serie B» liberamente spendibile in qualsiasi sede. Chi si vede negare o revocare il porto d'armi — per uso sportivo, venatorio, difesa personale o per l'esercizio della professione di GPG — con l'unica motivazione del patteggiamento subito in passato ha oggi solide armi giuridiche per impugnare quel provvedimento.
Dalla entrata in vigore della riforma Cartabia lo studio Pandolfi e Mariani ha più volte difeso i suoi Assistiti facendo valere il principio della inapplicabilità del Patteggiamento nel procedimento amministrativo, ottenendo molte sentenze di accoglimento.
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