Domenica, 19 Gennaio 2025 16:13

Armi: quando una lite diventa pericolosa In evidenza

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Contestare un Divieto di Detenzione Armi Prefettizio

Per contestare efficacemente un divieto prefettizio di detenzione di armi, è necessario che la persona, coinvolta suo malgrado in una lite tra terzi, dimostri in sede di ricorso (e non si limiti a dichiarare) di essersi trovata in tale situazione per cercare di sedare il conflitto generato dall’ostilità di altri soggetti.

Invece, un ricorso risulta più difficile se la persona interessata ha partecipato attivamente alla lite o se il conflitto si è ripetuto nel tempo, configurandosi come un fenomeno continuativo piuttosto che come un episodio isolato. In questi casi, potrebbe emergere una tensione persistente tra i protagonisti degli scontri, pregiudicando l’esito del ricorso.

Un importante criterio in tal senso è stato ribadito dal Consiglio di Stato, Sezione 3, nella sentenza n. 8368 del 5 dicembre 2019.

 

 

Esaminiamo il caso pratico affrontato nella sentenza citata:
una persona sottoposta a indagine per concorso nei reati di lesioni personali e violazione di domicilio si appella contro un provvedimento amministrativo. Nel ricorso, il soggetto sostiene che la sentenza di primo grado, di rigetto, abbia applicato erroneamente gli articoli 11 e 43 del T.U.L.P.S., in quanto egli risulta soltanto indagato e non condannato per reati ostativi al rilascio o al rinnovo della licenza di porto d'armi.

Secondo il Consiglio di Stato, tuttavia, il rilascio del porto d'armi non dipende unicamente dall'assenza di determinate condanne penali, ma anche dal possesso del requisito della buona condotta, che deve giustificare una prognosi di affidabilità circa il corretto utilizzo dell'arma. Tale rilascio rientra, infatti, tra le cosiddette autorizzazioni di polizia, che sono soggette all’ampia discrezionalità dell’autorità competente, la quale può revocarle o sospenderle in qualsiasi momento qualora ravvisi un abuso o una carenza di affidabilità nella persona autorizzata.

Ad esempio, l’articolo 11 del T.U.L.P.S. subordina il rilascio delle autorizzazioni di polizia non solo alla mancanza di condanne per reati specifici, ma anche alla verifica della cosiddetta buona condotta. Analogamente, l’articolo 43, comma 2, del T.U.L.P.S. stabilisce che, oltre alla buona condotta, è necessaria la garanzia che il soggetto non abusi delle armi.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 440 del 16 dicembre 1993, ha ulteriormente chiarito che è onere dell’interessato dimostrare la propria buona condotta. Inoltre, l’articolo 39 del T.U.L.P.S. prevede che il Prefetto possa vietare la detenzione di armi, munizioni e materiali esplosivi a chi sia ritenuto capace di abusarne.

Il Consiglio di Stato ha più volte ribadito che, ai fini del giudizio di affidabilità o della capacità di abuso delle armi, non è necessaria una responsabilità penale riconosciuta. La valutazione amministrativa ha finalità preventive e si concentra sul rischio di un uso improprio delle armi, anche in assenza di condanne. Questo giudizio preventivo è più stringente rispetto a quello relativo alla pericolosità sociale o alla responsabilità penale, poiché mira a prevenire il mero pericolo di un incauto utilizzo delle armi, anche solo per negligenza o disattenzione.

In pratica, il diniego dell’uso delle armi può essere fondato su situazioni che non hanno comportato condanne penali o misure di pubblica sicurezza, purché evidenzino un rischio per la pubblica incolumità.

 

 

Il caso pratico

Nel caso in esame, se il giudice amministrativo ritiene che l’episodio oggetto di indagine sia il risultato di tensioni o conflitti reiterati tra le parti, probabilmente emetterà una prognosi sfavorevole sull’affidabilità della persona interessata. Inoltre, anche se il pubblico ministero richiede successivamente l’archiviazione del procedimento penale, tale fatto potrebbe non incidere immediatamente sulla validità dei provvedimenti amministrativi prefettizi e questorili, a meno che non intervenga un dato processuale certo (come l’archiviazione definitiva) che spinga l’amministrazione a riconsiderare la posizione del soggetto.

In sostanza, fino a quando non emergeranno elementi nuovi e certi, il divieto di detenzione di armi imposto dalla Prefettura potrebbe essere considerato legittimo, essendo giustificato dal rischio di atti violenti o aggressivi in un contesto conflittuale. L’adozione di tali misure risponde a una logica preventiva, volta a tutelare la sicurezza pubblica.

 

 

Conclusioni
In definitiva, dichiarazioni non supportate da prove concrete (ad esempio, l’affermazione che la persona sia intervenuta solo per sedare una lite e che la denuncia sia stata fatta per motivi ritorsivi) rischiano di compromettere la valutazione di affidabilità e buona condotta. Di conseguenza, l’Autorità potrebbe legittimamente ritenere la persona non idonea al possesso di armi.

Tuttavia, l’esito favorevole della vicenda penale potrebbe indurre il Prefetto a riconsiderare la situazione e, laddove sussistano i presupposti richiesti dagli articoli 11 e 43 del T.U.L.P.S., a adottare provvedimenti più favorevoli.

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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