Se l’Amministrazione decide di basarsi su una querela per formulare un giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi nei confronti di una persona, deve prima eseguire un accertamento anche sommario del fatto alla base della querela. Questo per giustificare adeguatamente il diniego al rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia.
Se tale accertamento non viene effettuato, il diniego può essere impugnato e il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) potrebbe accoglierlo, come avvenuto in una causa amministrativa del Tribunale per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, conclusasi con una sentenza favorevole e non appellata (sentenza n. 744, pubblicata il 08.10.2018).
Nel caso esaminato, l'interessato ha richiesto il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, ricevendo successivamente una comunicazione che avviava il procedimento per il rigetto della domanda, a causa di una denuncia per minaccia semplice sporta da un terzo. Tale denuncia è stata poi rimessa, come confermato dalla sentenza del Giudice di Pace che ha disposto di non procedere per l’intervenuta remissione della querela.
La presenza della denuncia:
La Questura, tuttavia, considera la denuncia sufficiente per ritenere che l’interessato non sia affidabile nell’uso delle armi e, di conseguenza, rigetta la richiesta di rinnovo della licenza.
La presentazione del ricorso:
Contro il rigetto della domanda, è stato presentato ricorso, che si articola su due motivi principali.
Il primo motivo: carenza di istruttoria:
Si contesta l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, evidenziando che né l’esistenza di condanne penali né una denuncia procedibile a querela possono automaticamente giustificare il diniego del rinnovo della licenza. L’autorità di polizia deve basarsi su elementi oggettivi che dimostrino concretamente l’inaffidabilità dell’interessato, indipendentemente dalla natura penalmente rilevante o meno dei fatti.
Nel caso in esame, il provvedimento di rigetto si fonda esclusivamente su una querela per minaccia, la cui veridicità non è stata mai accertata. Tale querela deriva da un contesto di conflitti condominiali, con episodi esagerati e circostanze non veritiere, e la denuncia è stata rimessa. Di fatto, non è stato condotto alcun accertamento sulla personalità dell’interessato e sull’effettiva necessità di prevenire abusi nell’uso delle armi.
Il secondo motivo: difetto di motivazione:
Si segnala anche un difetto di motivazione, in quanto la circolare 6454/2003 del Ministero dell’Interno richiede una motivazione adeguata che non si limiti a un singolo episodio, ma consideri il contesto complessivo. In questo caso, oltre alla querela rimessa, non sono emersi altri elementi significativi. Il ricorrente è una persona incensurata e ha detenuto la licenza di caccia senza problemi dal 1981.
Va inoltre notato che il querelante ha usato ripetutamente la querela per il medesimo reato anche contro altri condomini. Il comportamento dell’Amministrazione appare contraddittorio, considerando che la denuncia risale al 2014 e la Questura era già a conoscenza della sua esistenza, senza intervenire prontamente con una revoca della licenza.
La sentenza favorevole, non appellata:
Il ricorso è stato ritenuto fondato. Il rinnovo di una licenza di polizia in materia di armi dipende dalla valutazione di una perdurante affidabilità rispetto alla precedente autorizzazione. Cambiamenti nel giudizio possono derivare da nuove circostanze o fatti non precedentemente conosciuti.
Nel caso in questione, l’unico nuovo elemento è la querela per minaccia, poi rimessa. Sebbene la Questura riconosca l'importanza amministrativa della querela, il giudizio di inaffidabilità dovrebbe basarsi su una valutazione concreta degli episodi descritti, per determinare se abbiano influito sull'affidabilità del richiedente.
La mancanza di verifica dei fatti:
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Questura, non è stato effettuato alcun accertamento sulla veridicità del fatto storico descritto nella querela. La remissione della querela ha reso inutile tale verifica. Inoltre, l’interessato è un uomo di 66 anni, titolare della licenza da decenni, senza precedenti penali né rilevanti problematiche di polizia.
In conclusione, il giudizio di inaffidabilità risulta privo di fondamento e riflette un uso difensivo della discrezionalità amministrativa. L’autorità di polizia ha adottato il diniego basandosi su un episodio che, sebbene possa sembrare influente, non è stato adeguatamente approfondito.
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