Mercoledì, 01 Dicembre 2021 11:14

Militari accesso abusivo a sistema informatico: il procedimento

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Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.

 

 

 

1) il Tribunale, Sezione G.I.P.- G.U.P., emette a carico di due militari un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, siccome indagati per i reati di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio e favoreggiamento personale.

 

2) Poi, il Tribunale Ordinario di Roma - Sezione per il Riesame dei Provvedimenti restrittivi della Libertà personale e Sequestri, su istanza dei militari emette un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare con quella della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio o servizio per anni 1.

 

3) La Direzione Generale dell’Amministrazione della Difesa dispone la sospensione precauzionale dall’impiego, a titolo obbligatorio di un militare, ai sensi dell’art. 915 comma primo del D. Lgs. 66/2010.

 

4) Il Sottufficiale, all’epoca dei fatti in servizio al Nucleo Informativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri, ha posto in essere i fatti per cui è imputazione.

 

5) Per tali fatti, il Comandante Interregionale Carabinieri ordina l’inchiesta formale.

 

6) Il medesimo Comandante, nel trasmettere la relazione finale redatta dall’Ufficiale Inquirente, comunica di averlo deferito al giudizio di una Commissione di Disciplina la quale, in una successiva seduta, lo ritiene non meritevole di conservare il grado.

 

7) Per conseguenza, in conformità a quanto deciso dalla Commissione Disciplinare, la Direzione Generale dispone nei suoi riguardi la sanzione massima della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari.

 

8) Analogo provvedimento viene adottato nei confronti dell’altro militare coinvolto nella vicenda.

 

9) Il primo militare presenta il suo ricorso.

 

10) Nello specifico, impugna il provvedimento eccependo la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione irrogata; l’eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità, ingiustizia manifesta; eccesso di potere per incompetenza; violazione di legge per violazione dell’art. 1393 c.o.m.

 

11) Si difendono il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

 

12) Dopo avere descritto la vicenda sottesa al procedimento penale che ha visto imputato il ricorrente, in concorso con altro carabiniere di grado inferiore e avere dato atto dei documenti acquisiti dal processo penale, relativi ai medesimi fatti, chiedono il rigetto del ricorso ritenendo di avere correttamente avviato e gestito il procedimento disciplinare, conclusosi con la perdita del grado in danno del ricorrente.

 

13) In occasione della camera di consiglio il difensore di parte ricorrente, in attesa dell'acquisizione degli estremi della irrevocabilità della sentenza penale di appello, nelle more intervenuta, chiede il rinvio della trattazione del ricorso per poter fornire una completa informativa sull’esito del processo penale.

 

14) Quindi deposita la sentenza penale che assolve il ricorrente perché il fatto non costituisce reato.

 

15) Tale sentenza diviene irrevocabile.

 

16) All’esito della camera di consiglio, la Sezione del Tar adotta l’ordinanza con la quale dispone la sospensione dell’efficacia e dell’esecuzione della determina espulsiva impugnata, con salvezza dei futuri provvedimenti che l’Amministrazione andrà ad assumere.

  

17) Il Collegio [A] segnala, circa il rapporto tra giudizio penale e procedimento disciplinare che ai sensi dell'art. 1393 co. 1 del Codice dell'ordinamento militare, il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all'articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all'articolo 1357, l'autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio.

 

In sostanza, quindi, il principio di autonomia del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale presenta due uniche eccezioni.

 

Queste impongono la sospensione sino all'esito del giudizio penale: 

 

17 a) quando il fatto sia grave (cioè passibile di consegna di rigore o di sanzione di stato) e il suo accertamento rivesta particolare complessità al punto che gli strumenti propri della inchiesta disciplinare non siano sufficienti;

 

17 b) se il fatto addebitato, indipendentemente dalla sua gravità, sia commesso nell'esercizio delle funzioni ovvero in adempimento di obblighi e doveri di servizio.

 

18) Il militare ricorrente deduce la ricorrenza di entrambe le ipotesi di sospensione del procedimento disciplinare.

 

19) Vale a dire sia della ipotesi connotata da complessità del fatto e assenza di evidenze sufficienti, oggettive e inconfutabili della condotta contestata, che della fattispecie riguardante atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio.

 

20) Dopo l’avvio del procedimento disciplinare, infatti, il sottoufficiale ha presentato all’Ufficiale Inquirente, in due successive occasioni, l’istanza per la sospensione del procedimento disciplinare in ragione della contemporanea pendenza del procedimento penale sui medesimi fatti contestati in sede disciplinare, in quanto commessi nell’adempimento dei doveri d’ufficio.

 

21) L’Amministrazione tuttavia non ha accordato alcuna sospensione portando a termine il procedimento, con l’irrogazione della sanzione espulsiva.

 

22) Il secondo dei due casi richiamati, i quali fanno eccezione al principio di autonomia tra i procedimenti, vale a dire quello contemplato dal comma 1, ultimo periodo, dell’art. 1393 cit., costituisce - a differenza dell’altro previsto dal medesimo comma 1 (connotato da margini valutativi spettanti all’Amministrazione nella verifica della “particolare complessità dell’accertamento del fatto” e della sufficienza del materiale probatorio raccolto) - situazione che determina, per l’Amministrazione, un vero e proprio obbligo di sospensione del procedimento disciplinare, in attesa dell’esito del processo penale, senza che residuino, come accade invece per l’altra ipotesi, spazi di valutazione discrezionale.

 

23) L’obbligo di sospensione, tuttavia, sorge sul presupposto, da accertare in concreto, che il fatto di possibile rilievo disciplinare (e, nel contempo, oggetto di imputazione penale) sia stato commesso dal militare nello svolgimento delle proprie funzioni, nell’adempimento di obblighi e doveri di servizio.

 

24) Il Tar ritiene che quest’ultima situazione sussista nel caso esaminato, in occasione degli indebiti accessi effettuati dal ricorrente.

 

25) Il parere del Tribunale è il seguente. Non è condivisibile l’affermazione secondo cui sarebbero necessariamente estranee alla previsione “le condotte penalmente illecite tenute, in occasione del servizio ma in violazione dei relativi doveri” (cfr., ad es. Cons. Stato, IV, 11 ottobre 2019, n. 6925). Si tratta infatti di una “interpretatio abrogans”, atteso che, se la condotta considerata dalla norme in discorso deve qualificarsi come “penalmente rilevante” (e in quanto tale è stata oggetto di specifico procedimento penale) e se, nel contempo, deve essersi verificata nello “svolgimento delle proprie funzioni” e in adempimento dei doveri di servizio, è necessario allora che la violazione di uno o più obblighi afferenti alle funzioni d’istituto debba avere avuto luogo in modo “concomitante” all’espletamento del servizio.

 

26) Ciò significa che la violazione di doveri di servizio non può comportare in via automatica l’inapplicabilità della norma (i.e. della pregiudiziale penale quale eccezione alla regola dell’autonomia di procedimento disciplinare e processo penale).

 

27) Al contrario, se vi è stata commissione di un fatto-reato nello svolgimento delle funzioni d’istituto, ciò significa che deve essersi necessariamente verificata altresì, nel medesimo contesto spazio-temporale del commesso delitto, una qualche condotta in violazione di uno o più doveri di servizio.

 

28) Si dovrebbe altrimenti ipotizzare la possibilità che possa essere commesso un delitto nell’espletamento delle funzioni, senza che ciò comporti violazione di doveri specifici o generali afferenti all’ufficio svolto, ipotesi che appare in sé contraddittoria e, in ogni caso, di non facile configurabilità.

 

29) Ciò significa, in definitiva, che l’espressione “in adempimento di obblighi e doveri di servizio” è da interpretare nel significato di “nel corso dell’espletamento” ovvero “in concomitanza” con l’adempimento di obblighi e doveri di servizio.

 

30) Sulla base di questa premessa il Tar ritiene che il ricorso sia fondato.

 

31) Fondato laddove denuncia la violazione dell’art. 1393, comma 1, cit. per la mancata sospensione del procedimento disciplinare (fatta salva la possibilità, che l’Amministrazione aveva, di disporre, in tal caso, la contestuale sospensione precauzionale del militare dall’impiego) fino alla data in cui l'Amministrazione avesse avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabile.

 

32) Per quanto riguarda il fatto oggetto di imputazione, la violazione degli obblighi regolamentari circa il servizio appare concomitante e strettamente connessa al servizio svolto, oltre che avvenuta nei luoghi e durante gli orari di servizio.

 

33) Per questa ragione si poteva applicare l’istituto della sospensione del procedimento disciplinare, in attesa degli esiti del processo penale.

 

34) ciò significa che va annullato il provvedimento di inflizione della massima sanzione disciplinare di stato nei confronti del militare ricorrente.

 

35) L’Amministrazione conserva, naturalmente, il potere/dovere di radicare un nuovo procedimento disciplinare e, in tale contesto, di tenere nella dovuta considerazione quanto accertato e statuito dal giudizio penale conclusosi con una sentenza irrevocabile di assoluzione, perché il fatto non costituisce reato.

 

36) In definitiva il ricorso amministrativo viene accolto e l’atto impugnato è annullato.

 

 

 

[A] Tar Lazio, Roma, Sezione Prima Bis, sentenza n. 10391/21 pubblicata in data 08.10.2021.

 

 

 

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Letto 4076 volte Ultima modifica il Mercoledì, 01 Dicembre 2021 21:29
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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