E’ vero che il proprietario di un terreno non risponde, in quanto tale, dei reati di realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata posti in essere da terzi?
Si, è vero: a dirlo è il Tribunale con una recente sentenza.
Il principio applicabile
Il principio si ricava dalla sentenza del Tribunale penale di Cassino n. 140 del 9 marzo 2018 e vale anche nel caso in cui il proprietario non si attivi per la rimozione dei rifiuti, in quanto tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti.
Del resto, non è sufficiente ad integrare la suddetta responsabilità la mera consapevolezza, da parte del proprietario, dell'abbandono sul proprio fondo di rifiuti da parte di terze persone.
Il caso
Veniamo al caso affrontato e risolto dal Tribunale.
Il proprietario è citato in giudizio per rispondere del reato detto. Vengono ascoltati alcuni testimoni e, su accordo delle parti, acquisito un verbale di s.i.; dopodichè il processo è rinviato per la discussione.
Dagli elementi acquisiti nel corso della istruttoria dibattimentale non emerge la responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli.
Il proprietario dell’area è accusato di avere realizzato e gestito una discarica di rifiuti, anche speciali ed in parte sversati sul nudo terreno, in assenza di autorizzazione.
I fatti traggono origine da un sopralluogo effettuato dalla G.d.F. presso il terreno di proprietà dell'imputato, ove vengono rinvenuti cassonetti e contenitori - campana, alcuni ricolmi di rifiuti, altri ricolmi solo in parte, altri vuoti e danneggiati.
Gli accertamenti evidenziano che si tratta di contenitori trasportati, con il consenso del proprietario, su disposizione del sindaco; tali contenitori appartengono all'unione cinque città e dovevano rimanere sul posto solo temporaneamente, in attesa di essere trasportati altrove e rottamati.
Secondo quanto riferito dal teste della G.d.F. l'imputato, dipendente della ditta che si occupava della raccolta rifiuti dell'unione cinque città, ignorava che i raccoglitori fossero pieni, poiché secondo gli accordi avrebbero dovuto essere vuoti, ed essere poi smaltiti dal comune, ricostruzione questa confermata anche da altre fonti.
Peraltro lo stoccaggio, iniziato come deposito temporaneo nel 2010, era poi continuato in maniera illimitata e fuori controllo, tanto che all'atto del sopralluogo la P.G. aveva rinvenuto anche sversamenti di rifiuti direttamente sul suolo.
Il pensiero del Tribunale
Ora, se questa è la premessa e l’antefatto, per giurisprudenza assolutamente costante in materia di rifiuti, il proprietario di un terreno non risponde, in quanto tale, dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata commessi da terzi, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, in quanto tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti (Cass. III, n. 40528/14).
Non basta ad integrare la suddetta responsabilità neppure la mera consapevolezza, da parte del proprietario, dell'abbandono sul proprio fondo di rifiuti da parte di terze persone (Cass. IV, n. 36406/13).
Assoluzione dell’imputato
Alla luce dei principi citati l'imputato va mandato assolto dal reato ascritto.
Dall'istruttoria dibattimentale è infatti emerso che il predetto, prima che partisse la raccolta differenziata e su richiesta del sindaco, aveva acconsentito alla collocazione meramente temporanea di cassonetti e contenitori - campana appartenenti ai comuni dell'Unione cinque città nel proprio terreno; tali contenitori, tuttavia, prima di essere stoccati, avrebbero dovuto essere svuotati, per essere poi avviati allo smaltimento ad opera del comune; al contrario, essi erano invece ricolmi di rifiuti.
Inoltre, l'istruttoria non ha evidenziato che egli abbia personalmente partecipato all'attività di stoccaggio, nella piena consapevolezza e volontà di accatastare in maniera incontrollata sul proprio terreno i rifiuti di cui all'imputazione.
In definitiva, al proprietario non può neppure imputarsi un comportamento omissivo, ossia di non avere provveduto a bonificare l'area dai rifiuti che vi erano stati depositati da terzi, dal momento che il non agere deve innestarsi in uno specifico obbligo giuridico di impedire l'evento, che nella specie non sussiste a carico del proprietario del fondo.
Inoltre, come già accennato, un comportamento meramente omissivo non è di per sé sufficiente neppure ad integrare la fattispecie del concorso nel fatto illecito altrui (Cass. III, n. 2206/05).
In conclusione
L’imputato risolve il problema processuale: va mandato assolto dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.
Altre informazioni?
Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
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