La Scuola, la Famiglia, l'Ambiente
In un Ordinamento come il nostro la Scuola, la Famiglia, l'Ambiente sociale in generale partecipano a quella complessa attività chiamata educazione dei minori: si tratta di realtà che convergono verso questo comune fine educativo.
Questo è un fatto risaputo: lo dice non solo la Costituzione italiana ma soprattutto la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino (ratificata dall'Italia nel 1991).
In pratica: ciò che si vuole per i bambini è semplicemente un aiuto a crescerli assecondando nei limiti del possibile le loro inclinazioni. Questo traguardo si può raggiungere se si rispetta la personalità in formazione del minore, personalità ancora delicata e fragile, soprattutto vulnerabile.
L'educazione non va d'accordo con la violenza
Ad esempio, nell'ambito scolastico la finalità educativa si può muovere all'interno di precisi binari: è intuitivo quindi che un abuso di mezzi di correzione e, ancor peggio, di condotte violente messe in atto da insegnanti siano non solo deleterie ma espressamente vietate, siccome altamente nocive per la salute e per la formazione del giovane discente.
E' il pensiero, questo, della Corte di Cassazione, la quale con la sentenza n. 31717 del 30 giugno 2017, sez. VI penale ha avuto modo di chiarire questi fondamentali concetti.
Risolvendo un caso portato alla sua attenzione, la Suprema Corte ha qualificato la condotta di una maestra come contraria alle norme penali che presidiano questa fattispecie.
L'uso sistematico ed abitudinario della violenza, anche laddove fosse motivato dal cosiddetto ius corrigendi (il diritto dei genitori esercenti la patria potestà di usare mezzi di correzione e di limitare in vario modo la libertà personale dei figli, nell'interesse della loro educazione), sconfina dall'abuso dei mezzi di correzione e arriva al più grave delitto di maltrattamenti.
Il caso riguarda una maestra in servizio presso una Scuola primaria. per un'alunna iscritta alla prima classe.
Cosa dice la Legge
Esistono alcuni capisaldi della nostra Legge in questa materia, che è bene non dimenticare: le norme sul diritto di famiglia introdotto con legge del 1975, le norme della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino ratificata nel 1991; poi l'art. 571 codice penale che parla di correzione, riferendosi all'educazione come processo educativo.
Sulla base di queste norme, oggi come oggi nessuna forma di violenza educativa può essere accettata nei confronti dei minori: neppure se tale distorta metodica fosse praticata con la pretesa di "educare". Parliamo, ovviamente, di violenza tanto fisica quanto psicologica.
Conclusione
La violenza non è mai uno strumento legittimo e/o consentito, specie se rivolta verso i giovani frequentatori di un'Istituzione scolastica che, al contrario, devono solo essere guidati verso l'indipendenza, attraverso l'educazione fatta di regole ma pur sempre sana e costruttiva.
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