Mercoledì, 12 Settembre 2018 13:47

Assegno incollocabilità

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L’AVVOCATO RISPONDE

DIRITTO MILITARE, ASSEGNO INCOLLOCABILITA’

LA DOMANDA

Buongiorno Avvocato, Le Volevo chiedere se ho diritto ad avere l'assegno di incollocabilità previsto dall'art.104 del D.P.R. 1092/73, visto che sto percependo la pensione privilegiata diretta di 7^categoria, tabella A, confermata a vita, dalla Commissione Medica Ospedaliera, dell'Ospedale Militare di Roma, per le seguenti patologie:- 1^) Spondilodiscoartrosi diffusa, con discopatie multiple e potrusione L 5-S1; 2^ Gastrite Cronica. App. scelto dell'Arma dei Carabinieri in congedo.

  

LA RISPOSTA 

La questione è complessa.  

La norma si esprime orientandosi su gruppi di specifiche patologie:

Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno privilegiati per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, numero 313, e che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocabili, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria senza superinvalidità e quello complessivo di cui sono titolari, escluso l'eventuale assegno di cura. 

Ove il diritto all'assegno di incollocabilità derivi da infermità neuropsichica o epilettica, ascrivibile alla seconda, terza o quarta categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera G, della legge 18 marzo 1968, n. 313, esclusa l'indennità di accompagnamento, e quello complessivo, di cui gli invalidi fruiscono, escluso l'eventuale assegno di cura.

Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità vengono assimilati a tutti gli effetti, per la durata di detto assegno, agli invalidi ascritti alla prima categoria.

Ai mutilati ed invalidi per servizio che, fino alla data del compimento del sessantacinquesimo anno di età, abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilità viene corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta ed in aggiunta al trattamento stabilito per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima prevista per gli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'art. 10, secondo comma, lettera a), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni. Lo assegno è cumulabile con l'assegno di previdenza.

Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

 

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Letto 5755 volte Ultima modifica il Venerdì, 14 Settembre 2018 12:33
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

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