Giovedì, 13 Settembre 2018 20:28

Diffamazione su facebook 3

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L’AVVOCATO RISPONDE

DIFFAMAZIONE SU FACEBOOK 3

LA DOMANDA

Ho conosciuto un ragazzo su facebook ed ho iniziato una relazione sentimentale con lui; a distanza di tempo sono pentita in quanto al   termine di tale relazione lui ha continuato a comunicare ed interagire con numerosi comuni amici del sito descrivendo in dettaglio una mia patologia ed offendendomi in modo gravissimo (brutta troia, prenditi antidepressivi, strabica, i tuoi orgasmi sono finti ecc…). Vista la incontrollabile diffusione on line di queste offese come posso fare? Posso chiedere un risarcimento?   

LA RISPOSTA

Avv. Francesco Pandolfi

Ormai è noto che il reato di diffamazione può essere commesso a mezzo di internet, in tal caso scatta l'ipotesi aggravata di cui al comma 3 della norma dovendosi presumere la ricorrenza del requisito della comunicazione con più persone, essendo per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti.

In particolare, anche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca facebook integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'articolo 595 codice penale comma 3, poichè la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall'utilizzo per questo di una bacheca facebook ha la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perchè, per comune esperienza bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone, sia perchè l'utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano, valorizzando il rapporto interpersonale che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione.

Nel suo caso, la relazione sentimentale ha avuto inizio con facobook e su facebook.

Va detto che al social network può partecipare chiunque abbia compiuto dodici anni di età: peraltro, se scopo iniziale di facebook era il mantenimento dei contatti tra studenti di università e scuole superiori di tutto il mondo, in soli pochi anni ha assunto i connotati di una vera e proprie rete sociale destinata a coinvolgere, in modo trasversale, un numero indeterminato di utenti o di navigatori Internet. Questi ultimi partecipano creando "profili" contenenti fotografie e liste di interessi personali, scambiando messaggi (privati o pubblici) e aderendo ad un gruppo di c.d. "amici": quest'ultimo aspetto è rilevante in quanto la visione dei dati dettagliati del profilo di ogni singolo utente è di solito ristretta agli "amici" dallo stesso accettati. Facebook include alcuni servizi tra i quali la possibilità per gli utenti di ricevere ed inviare messaggi e di scrivere sulla bacheca di altri utenti e consente di impostare l'accesso ai vari contenuti del proprio profilo attraverso una serie di livelli per di più in modo selettivo quanto ai contenuti o alle stesse categorie di informazioni inserite nel profilo medesimo. Agendo opportunamente sul livello e sulle impostazioni del proprio profilo, è possibile limitare l'accesso e la diffusione dei propri contenuti.  
E' peraltro nota agli utenti l'eventualità che altri possano in qualche modo individuare e riconoscere le tracce e le informazioni lasciate in un determinato momento sul sito, anche a prescindere dal loro consenso: attività di tagging che consente, ad esempio, di copiare messaggi e foto pubblicati in bacheca e nel profilo altrui oppure email e conversazioni in chat, che di fatto sottrae questo materiale dalla disponibilità dell'autore e sopravvive alla stessa sua eventuale cancellazione dal social network. Coloro che decidono di diventare utenti sono ben consci non solo delle grandi possibilità relazionali offerte dal sito, ma anche delle potenziali esondazioni dei contenuti che vi inseriscono: rischio in una certa misura indubbiamente accettato e consapevolmente vissuto.

Nel suo caso, vediamo un messaggio che denota la conoscenza e il divulgare non solo della imperfezione fisica da Lei sofferta ma anche e soprattutto di alcune sue abitudini sessuali. Per di più il messaggio presuppone precedenti conversazioni non gradite.

La causa risarcitoria è fattibile.

 

Vuoi una consulenza personalizzata su questo argomento?

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

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