Un nostro lettore ci chiede: tra manganello e sfollagente cosa cambia?
Le faccio questa domanda perché un agente di polizia mi ha corretto quando scrivendo sulla piattaforma di facebook scrissi; prevedo molte manganellate in questa manifestazione. Perché mi ha corretto? e come si dovrebbe dire?
Quali sono le fonti normative? Chi può usare questi strumenti? In Quali circostanze? Esistono altre armi simili a queste due che possono essere utilizzate lecitamente?
Il manganello o sfollagente è un'arma contundente esclusivamente destinata all'offesa (e alla difesa se utilizzata con appropriate tecniche) in dotazione esclusiva delle forze di polizia, ed utilizzato specificatamente come strumento antisommossa.
Costruito inizialmente in legno, poi in gomma ed oggi anche in metallo alluminio avio, ne sono stati sviluppati diversi modelli per questo impiego.
Ciò premesso, ritengo che la correzione formulatale dall’agente di polizia sia da riferirsi al nome tecnico utilizzato dalla normativa di riferimento, ovvero la Legge n.110 del 1974; infatti l’articolo 4 recita :” non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere”.
Le forze di polizia, in esercizio delle loro funzioni, in virtù dell’art. 30 della citata legge possono detenere e portare armi e strumenti di coazione fisica senza autorizzazione dell’autorità di PS, questo in deroga alle norme del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza.
Il loro utilizzo non è arbitrario, può avvenire solo al verificarsi di circostanze, in astratto, indicate dagli artt. 52 (difesa legittima), 53 (uso legittimo delle armi) del Codice Penale.
In particolare, la fattispecie giuridica che sovente, in occasione di manifestazioni che sfociano in tumulti legittima l’uso degli strumenti di coazione fisica è quella di cui all’art. 53 del C.P., che indica :“non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità”.
Si noti che la norma parla di armi o di un altro mezzo di coazione fisica che può essere: lo sfollagente, scudi protettivi, il gas CS (.. lacrimogeni..), cannoni d’acqua, manette di sicurezza ecc. ecc..
La tipologia di equipaggiamento viene determinata da disposizioni interne degli uffici centrali del Ministero dell’Interno e dei Comandi di Vertice delle altre forze di polizia.
A questo punto, approfittiamo del quesito posto dal Lettore per dare uno sguardo alle fonti che disciplinano questa materia.
LEGGE 18 aprile 1975, n. 110 recante: "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi". (GU Serie Generale n.76 del 31-03-1990)
Art. 4.
Porto di armi od oggetti atti ad offendere
Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonche' qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.
Il contravventore e' punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Nei casi di lieve entita', riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, puo' essere irrogata la sola pena dell'ammenda.
E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore e' punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena e' dell'arresto da uno a tre anni e della ammenda da lire duecentomila a lire quattrocentomila quando il fatto e' comesso da persona non munita di licenza.
Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, e' punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.
La pena e' raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti di cui ai precedenti commi sono usati al fine di compiere reati.
Tuttavia tale aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifica per il reato commesso.
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di trasgressione alle norme dei precedenti commi quarto e quinto. Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.
Sono abrogati l'art. 19 e il primo e secondo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, ne' gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.
Art. 30.
Armi, munizioni ed esplosivi delle Forze armate
e dei Corpi armati dello Stato
Le autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, nonche' gli adempimenti di cui agli articoli 28, terzo comma, e 34 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non sono richiesti per le armi, o parti di esse, munizioni ed esplosivi appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato e per il personale delle Forze armate e dei Corpi
armati dello Stato impiegato nell'esercizio delle funzioni e degli altri compiti di istituto.
Con decreto del Ministro per la difesa, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con il Ministro per l'interno, verranno specificati i documenti di accompagnamento necessari per il trasporto delle armi o di parti di esse, di munizioni e di esplosivi che non venga effettuato direttamente dalle Forze armate o dai Corpi armati dello Stato.
Codice Penale
Art. 52 Difesa legittima
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
- a) la propria o la altrui incolumità:
- b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione(5).
Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.
Art. 53 Uso legittimo delle armi
Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.
La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.
La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.
Altre informazioni?
Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.