Domenica, 14 Giugno 2020 13:38

Ho ceduto una pistola: come regolarizzo?

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La domanda del lettore

Il giorno xx giugno ho ceduto una pistola ad un acquirente proveniente da una distanza chilometrica di circa x00 chilometri, l’acquirente per motivi di lavoro è potuto venire solo il giorno di venerdì, concludendo poi la transazione alle ore 18 come riportato anche sul documento di cessione arma.

 

Per il discorso delle 72 ore, facendo un rapido calcolo cadrebbero poi lunedì pomeriggio alle ore 18, la denuncia, essendo gli uffici chiusi sabato e domenica, dovrò presentarla per forza di cose lunedì mattina all’apertura dell’ufficio armi. Ho telefonato appunto per sapere che eventuali ritardi non dovrebbero essere imputati a me in quanto vuoi per la disponibilità del cliente disposto solo per quell’orario, vuoi per gli orari d’ufficio che bruciano praticamente già 48 ore, per sapere cosa fare visto che alle nove del mattino e cioè quando apre l’ufficio, sarebbero circa 63 ore e non 72, ebbene l’addetto all’ufficio armi mi ha invitato ad inviare immediatamente tramite p.e.c, tutta la documentazione urgentemente onde evitare problemi di natura giudiziaria, lo avrei anche fatto ma purtroppo non dispongo di una p.e.c. ed anche a volerla ottenere, non passerebbe meno di un giorno affinché dove richiesta, deve acquisire i documenti per poi assegnarti tua e mail certificata.

 

Vorrei sapere, perché tanto allarmismo e pressione se non sarebbero trascorse ancore le 72 ore?

 

 

 

La risposta al quesito

Lei è nei termini, non si deve preoccupare: ha ceduto, dunque l'onere principale è in capo a chi ha acquistato.

 

Lei deve fare una comunicazione per sistemare la sua posizione ed aggiornare l’elenco armi suo possesso.

 

Comunque, passando dal caso particolare ad un piano più generale, la disciplina della denuncia nelle 72 ore si può ritrovare nella seguente norma:

 

T.u.l.p.s. Art. 38 Detenzione di armi, testo in vigore dal 14 settembre 2018: chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni. 

Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

 

a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

 

b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

 

c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

 

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.

 

Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall'articolo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204

Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d'armi, l'obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata.

 

Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39. 

 

La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.

 

 

 

 

La risposta del lettore

La ringrazio tantissimo della professionale e rapida e risposta, spero di non avere problemi con l’ufficio armi lunedì mattina. Il problema é che ci sono altre persone prenotate on line (circa 10) e che non sapevo neanche si potesse fare, spero di rientrare nell’orario 9-12,30 ed il pomeriggio sono chiusi, non vorrei finire nei guai per un cavillo formale certamente come Le ho scritto, non dipendente da me. Grazie ancora e buona domenica.

 

 

 

Altre informazioni?

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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