Cosa fare dopo il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza presentata dalla persona interessata e relativa alla richiesta di aggiornamento del divieto di detenzione delle armi.
La cosa da fare è presentare un ricorso. Se poi, in corso d’opera interviene la Prefettura e, rendendosi conto della piena affidabilità del richiedente sana il problema, allora ovviamente il ricorso perderà di utilità e potrà essere abbandonato.
Ultimamente, una questione di questo tipo è stata esaminata dal Tar Napoli Sezione Quinta, con sentenza n. 2574/2020, pubblicata in data 24.06.2020.
Vediamo, in sintesi, il contenuto della pronuncia, tanto per avere un’idea di massima sugli effetti del silenzio amministrativo.
Il ricorrente ha proposto il ricorso per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura in relazione a sua istanza intesa all’aggiornamento della sua posizione, con riferimento al pregresso diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia, risalente al 2014, superato da successivi sviluppi dei procedimenti che avevano indotto l’Amministrazione al diniego.
Nell’istanza la persona interessata metteva in evidenza di essere stato assolto dalle imputazioni gli erano state in precedenza contestate, che comunque non avevano avuto seguito e che le vicende risalivano ad epoca remota, non potendo costituire presupposto del persistente diniego.
Da questo era partita la richiesta di rivedere la posizione.
Ebbene, dopo la notifica e iscrizione a ruolo del ricorso l’amministrazione adottava un provvedimento con il quale, in sede di aggiornamento del divieto di detenzione delle armi, la Prefettura ha ritenuto non più sussistente il pericolo e comunque ha ritenuto che siano venuti meno i presupposti su cui si era determinata a disporre il divieto di detenzione delle armi.
Risolto dunque il problema, a questo punto la parte ricorrente sostanzia la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Spese di causa compensate.
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