Giovedì, 27 Agosto 2020 08:02

Militari: prescrizione e procedimento disciplinare

Scritto da
 

 

La domanda

Ho letto un suo articolo su internet sugli effetti della prescrizione sul procedimento disciplinare militare. Sono un xxwwww, anni fa sono stato tirato in ballo da alcune persone della mia città con una denuncia per il lavoro che svolgo, art. xxx del C.P. Solo perché facevo parte di una cXXXX. Unica mia colpa è stata essere xxxxxx. Ho scoperto qualche giorno fa che il P.M. titolare del fascicolo, ha richiesto l'archiviazione al GIP in quanto il reato risulta prescritto. Sono al corrente che per i militari la prescrizione non è una cosa buona, dichiarando al mio avvocato, che qualsiasi cosa accadesse in futuro, non avrei mai accettato una prescrizione e mi sarei opposto per farmi giudicare, in quanto consapevole della mia estraneità al 100%. Però c'è da sottolineare un aspetto importante, io ho solo ricevuto due proroghe di indagini, non sono stato mai sentito da nessuno, ma soprattutto non sono stato rinviato a giudizio. La domanda è questa, ma è mai possibile che l'eventuale provvedimento disciplinare possa avvenire anche da semplice indagato e mai da imputato?  

 

 

 

La risposta

Comprendo e condivido la dichiarazione da lei fatta al suo avvocato di non voler accettare mai la prescrizione, con l’intento di opporsi per farsi effettivamente giudicare al fine di pervenire all’accertamento della verità dei fatti e della sua innocenza rispetto alle ipotesi accusatorie.

 

In effetti, la prescrizione impedisce l’accertamento del fatto e, vuoi o non vuoi, condiziona anche lo sviluppo del procedimento disciplinare, che dovrà essere basato su un’approfondita istruttoria.

 

Nel quesito posto lei si riferisce probabilmente ad una mia pubblicazione del 18 luglio 2018, in tema di effetti della prescrizione sul procedimento disciplinare.

 

In quel post era stato illustrato quanto segue.

 

In primo luogo che i fatti contestati e non chiariti in sede penale devono costituire oggetto di approfondita istruttoria in sede disciplinare.

 

Questa istruttoria può portare all'adozione di una sanzione solo nel caso in cui venga raggiunto un sufficiente grado di certezza in ordine al comportamento del dipendente: in caso contrario non si può arrivare ad un'incolpazione disciplinare.

 

E' il caso della sentenza penale di prescrizione che chiude un processo per decorso del tempo, senza che sia stato compiuto sino in fondo l'accertamento dell'eventuale penale responsabilità dell'imputato.

 

Vista l’eventuale sentenza penale di estinzione del reato per prescrizione motivata dall'incompleta istruttoria penale svolta, il Ministero in quel caso deve svolgere un autonomo apprezzamento della effettiva sussistenza del fatto contestato, prima ancora che della rilevanza disciplinare dello stesso.

 

Restando sull’esempio della prescrizione è evidente che, essendo monca la fase di accertamento penale, il dipendente per difendersi dall'incolpazione disciplinare sfrutterà la carenza di istruttoria dibattimentale in penale e l'assenza dell'autonomo accertamento da parte del Ministero per quanto riguarda l'aspetto della disciplina.

 

Diverso, ovviamente, è il caso di assenza della prescrizione.

 

Il procedimento disciplinare può avere luogo in vari modi e in vari momenti.

 

In tema di rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare, può tenere conto dell’art. 1393 C.O.M.

1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all’articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all’articolo 1357, l’autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all’esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Rimane salva la possibilità di adottare la sospensione precauzionale dall’impiego di cui all’articolo 916, in caso di sospensione o mancato avvio del procedimento disciplinare.

 

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale è definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il militare non lo ha commesso, l’autorità competente, ad istanza di parte, da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale.

 

3. Se il procedimento disciplinare si conclude senza l’irrogazione di sanzioni e il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l’autorità competente riapre il procedimento disciplinare per valutare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare può comportare la sanzione di stato della perdita del grado per rimozione, ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, mentre è stata irrogata una diversa sanzione.

 

4. Nei casi di cui ai commi 1, primo periodo, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, avviato o riaperto entro novanta giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed è concluso entro duecentosettanta giorni dall’avvio o dalla riapertura. La riapertura avviene mediante il rinnovo della contestazione dell’addebito da parte dell’autorità competente e il procedimento prosegue secondo le ordinarie modalità previste. 

 

 

 

Altre informazioni su questo argomento?

Contatta l’avv. Francesco Pandolfi

3286090590

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Letto 3479 volte Ultima modifica il Giovedì, 27 Agosto 2020 08:39
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

 whatsapp  WhatsApp
 skype  Skype
linkedin Linkedin
   

 

Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

Informazioni e recapiti

  • Indirizzo
    Via Giacomo Matteotti, 147
  • Città
    Priverno (LT)
  • Provincia
    Latina
  • CAP
    04015
  • Nazione
    Italy
  • Telefono
    +39.0773487345
  • Mobile
    +39.3292767858

Lascia un commento

Ogni commento verrà pubblicato una volta approvato il contenuto.
Potrebbe quindi trascorrere qualche ora prima di essere visualizzato in questa pagina.