La domanda
Avvocato buonasera, non riesco a sapere una cosa per me molto importante. Volevo sapere quali sono i presupposti dell’Irap, le norme applicabili e cosa dice la Cassazione su questa questione. Grazie molte.
La risposta
Il Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 2, prevede quale presupposto per l'applicazione dell'IRAP l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 156 del 21 maggio 2001, ha ritenuto legittima l'imposta in quanto non colpisce il lavoro autonomo in se', ma la capacità produttiva che deriva dalla autonoma organizzazione, non coincidente con l'autorganizzazione, ma intesa come elemento impersonale ed aggiuntivo rispetto all'apporto del professionista.
La Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451 dei 10/5/2016) ha enunciato il principio secondo il quale con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dal Decreto Legislativo 15 settembre 1997, n. 446, articolo 2 - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit (ossia ciò che accade più spesso) il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Da tenere presente: come chiarito dalla Corte, in tema di IRAP il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione di un professionista.
Questo da un lato perché i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell'attività esercitata, e, dall'altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per i rischi professionali o il carburante utilizzato per il veicolo strumentale), rappresentando, così, un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto organizzativo.
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