Venerdì, 18 Settembre 2020 11:29

Patente di guida requisiti di idoneità psicofisici

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La domanda

Ho ricevuto una nota della Motorizzazione con la quale mi si invita, a seguito di comunicazione dell’INPS, a sottopormi a visita presso la Commissione medica locale. L’INPS, in base alla normativa sulla tutela dei dati personali, può: a) fornire alla Motorizzazione l’esito della mia pratica d’invalidità civile; b) soprattutto, se può fornire i dati sanitari accertati dalla commissione per il riconoscimento dell’invalidità.

 

 

 

La risposta

Si. Occorre guardare all’art. 128 C.d.S. in combinato con l’art. 199 C.d.S.

 

 

 

Art. 128. Revisione della patente di guida.

1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.

 

1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di  comandi durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi   informativi   e statistici.

 

In seguito a tale comunicazione i soggetti di  cui  al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida e' valutata dalla commissione medica locale di cui al comma  4  dell'articolo  119,  sentito  lo specialista dell'unità riabilitativa  che  ha  seguito  l'evoluzione clinica del paziente. 

 

1-ter. E' sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1  quando  il  conducente  sia  stato  coinvolto  in  un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone  e  a suo  carico  sia  stata  contestata  la  violazione  di   una   delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-quater. E' sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni  diciotto  sia autore materiale di una violazione delle  disposizioni  del  presente codice da cui consegue l'applicazione della  sanzione  amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

 

1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente. 

 

1-sexies. Può essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

 

2. Nei confronti del titolare di patente  di  guida  che  non  si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater e' sempre disposta la sospensione  della  patente  di guida  fino  al superamento  degli  accertamenti  stessi  con  esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione,  senza  necessita'  di  emissione  di  un  ulteriore provvedimento da parte  degli  uffici  provinciali  o  del  prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente  di guida e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di  una somma da  euro  155  a  euro  624  e  alla  sanzione  amministrativa accessoria della revoca della patente di guida  di  cui  all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato  temporaneamente  inidoneo  alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater. 

 

 

 

Art. 119. Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida

1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

 

2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.

 

 

 

Regolamento (UE) 2016/679

Fonte Inps.it / Privacy.

 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento UE "), l'INPS descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti interessati (di seguito "Interessati ") e quali sono i diritti loro riconosciuti dal Regolamento UE.

 

L'Inps, in qualità di titolare del trattamento, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21, informa gli Interessati che i loro dati personali, dai medesimi direttamente forniti o acquisiti presso terzi in conformità alla legge, sono trattati in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679".

 

I dati personali degli Interessati, compresi quelli appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE o relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE, sono trattati dall'INPS, nel rispetto delle previsioni di legge, limitatamente a quanto necessario rispetto alle finalità perseguite nello svolgimento delle funzioni istituzionali in materia previdenziale, assicurativa, assistenziale, di certificazione e verifica, fiscale, statistica e amministrativa su base sanitaria, nonché per funzioni direttamente connesse a tali finalità o per garantire il rispetto di obblighi di legge.

 

Sono previste particolari informative predisposte dall'INPS per specifiche attività o per particolari trattamenti.

 

Le finalità del trattamento sono strettamente connesse e strumentali alle attività di avvio, gestione e conclusione del procedimento che riguarda l'utente.

 

In tale ambito il conferimento dei dati è obbligatorio, poiché previsto dalle leggi, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, che disciplinano la prestazione e gli adempimenti connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche l'applicazione di sanzioni.

 

Quando non sussiste un obbligo alla comunicazione delle informazioni all'Inps da parte degli Interessati, gli stessi, all'atto della raccolta, sono opportunamente informati che il conferimento dei dati è facoltativo e l'omessa comunicazione non determina alcuna conseguenza sostanziale (es: indicazione recapito telefonico) o, al massimo, può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto (es: la mancata fornitura dell'indirizzo mail comporta l'impossibilità di ottenere il PIN).

 

I dati già in possesso dell'Istituto sono trattati soltanto se indispensabili allo svolgimento delle suddette funzioni istituzionali e osservando i principi di liceità, minimizzazione, limitazione, sicurezza, correttezza e integrità così come sanciti dal Regolamento UE.

 

In relazione alle diverse finalità e agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati, i dati personali sono conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento ovvero per quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità.

 

L'INPS mette in atto misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dai trattamenti, in particolare avuto riguardo alla distruzione, alla perdita, alla modifica, alla divulgazione non autorizzata o all'accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

 

Il trattamento dei dati personali degli Interessati potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle indicazioni previste dal Regolamento UE, a partire da quanto indicato agli artt. da 5 a 11.

 

Più in dettaglio, il trattamento dei dati personali è svolto prevalentemente da dipendenti dell'Istituto, a ciò autorizzati ed istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta e, solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Inps e operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento, designati dall'Istituto nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE.

 

I dati personali degli Interessati possono essere diffusi esclusivamente se ciò è previsto da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

 

Nei casi previsti da disposizioni normative o, se previsto per legge, di regolamento, nel rispetto dei limiti dagli stessi fissati, i dati personali possono essere comunicati dall'INPS ad altri soggetti pubblici o privati; si tratta di autonomi Titolari del trattamento, che possono operare nei limiti strettamente necessari per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione.

 

Alcuni trattamenti effettuati dall' Inps, per le finalità elencate in precedenza, possono prevedere il trasferimento dei dati personali all'estero, all'interno e/o all'esterno dell'Unione Europea. Qualora ciò sia necessario, Inps garantisce il rispetto del Regolamento UE con particolare riferimento a quanto prescritto dall'art. 45, ovvero il trasferimento avverrà soltanto verso quei paesi che garantiscono un livello di protezione adeguato.

 

Gli Interessati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e/o a verificarne l'utilizzo fatto dall'INPS.

 

Gli Interessati, inoltre, hanno il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, possono altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

L'apposita istanza all'INPS è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).

 

Gli Interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dall'INPS avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE).

 

Ulteriori informazioni in ordine ai diritti degli Interessati sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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