Consiglio di Stato Sezione 6, sentenza n. 4741 del 24.07.2020. Come chiedere ed ottenere il risarcimento di danni per violazione di diritti fondamentali.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con L’Ufficio Scolastico Regionale, vengono condannati dai giudici amministrativi di secondo grado a risarcire un danno e pagare le spese di causa.
Vediamo di che cosa si tratta.
Siamo in tema di diritto all'istruzione del minore disabile.
Tale diritto, conferma il Consiglio di Stato, va rispettato con rigore e la mancata fruizione della piena assegnazione delle ore di sostegno si traduce nell'impossibilità di godere del supporto necessario a garantire la soddisfazione piena dei di lui bisogni di sviluppo, istruzione e partecipazione alla vita collettiva.
Pertanto la lesione della situazione soggettiva dà luogo al diritto al risarcimento del danno esistenziale ex articolo 2059 c.c.
Inoltre, la natura dell'interesse leso consente il ricorso alla prova per presunzioni degli effetti dannosi prodotti e il ricorso a valutazioni anche equitative della quantificazione del danno.
Insomma: stando alla norma richiamata il danno non patrimoniale deve essere risarcito, mentre la prova del danno si può ottenere anche con più semplici valutazioni equitative.
Andando un attimo a leggere tra le pieghe della sentenza in commento, possiamo notare che gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla richiesta di risarcimento dei danni contenuta nel ricorso originario.
Sottolineano che il mancato riconoscimento del sostegno integrale ha causato danni esistenziali sia agli stessi appellanti che al minore, il quale, in particolare, non ha potuto godere del supporto necessario a garantire la piena soddisfazione dei bisogni di sviluppo, istruzione e partecipazione alla vita scolastica e relazionale.
Effettivamente il ricorso di primo grado chiedeva proprio il risarcimento del danno derivante dal mancato riconoscimento del pieno sostegno scolastico al minore.
Quindi il Consiglio di Stato riforma la sentenza impugnata che ha omesso di pronunciarsi sul punto.
Nel caso di specie, peraltro, gli appellanti hanno depositato agli atti la relazione della reggente dell'Istituto scolastico nel quale viene evidenziata una situazione di difficile gestione dell'alunno nell'ambito della classe e precisato che nelle relazioni fatte proprie dal consiglio di classe è rilevata la difficoltà a permanere a scuola per un numero di ore superiore alle 18, dato che ha bisogno di assistenza continua e i docenti della classe non riescono a gestirlo all'interno della classe se non c'è il docente di sostegno. Sono stati depositati anche alcuni documenti relativi alle spese sostenute dagli appellanti per integrare l'azione di sostegno al figlio minore.
In conclusione, come accennato all’inizio, alla luce di queste considerazioni l'appello viene accolto ed è riconosciuto a favore degli appellanti, in via equitativa, tenendo conto della reiterazione dell'omesso integrale sostegno a fronte di una situazione di grave disabilità, un risarcimento complessivo di euro 3000 a carico dell'amministrazione.
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