Venerdì, 10 Gennaio 2020 11:19

Le armi di libera vendita non esistono

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Il Dott. Marco Milazzo, Perito Esperto in Armi, Munizioni, Balistica ed Esplosivi, nonché Consulente Tecnico dell’Autorità Giudiziaria,

risponde al quesito di un nostro lettore:

 

nel luglio xxxx compro attraverso un sito spagnolo una carabina ad aria compressa di marca Gxxx modello Wxxxx con espresso riferimento "DEPOTENZIATA" con potenza di 7,5Joule.

Mi viene chiesto il documento di identità ed il C.F.

Mi vengono poi contestati i reati di violazione del divieto di compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, detenzione di arma clandestina, cessione di arma clandestina, avendola regalata ad un mio amico.

Come posso muovermi, atteso che ero e sono possessore di porto armi uso caccia, ho comprato l'arma con scheda tecnica che riporta inferiore a 7,5 joule ma che da esame è risultata essere di 10,1 joule su analoga arma sequestrata a xxxxx (l'inchiesta è partita da xxxxx).

Chiedo come poter affrontare questa situazione.

 

 

La risposta

Il caso rappresentato dal lettore non è affatto inconsueto nella nostra realtà italiana.

Un dato dovrebbe far riflettere a monte di una qualsiasi analisi: negli ultimi 10 anni oltre il 70% dei procedimenti penali che vedono coinvolte armi hanno come “attrici protagoniste” ciò che per MERI FINI COMMERCIALI vengono definite “armi di libera vendita” o “depotenziate”.

Perché meri fini commerciali?

Le “armi di libera vendita” NON esistono!

Con il decreto 9 agosto 2001, n. 362, vengono disciplinate dal Ministero dell’Interno tutta una serie di “armi” (aria compressa o gas compressi aventi determinate caratteristiche, repliche ad avancarica ad una sola canna, etc.), di fatto non soggette ad alcuna denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza… attenzione… ARMI!

La scelta del legislatore nell’annoverare tali “oggetti” anche nel corpo della L.110/75 mantenendo la definizione “armi”, nello specifico “armi con modesta capacità offensiva”, NON deve trarre in inganno il cittadino che con ingenuità (mi si perdoni il termine) potrebbe porre in essere comportamenti del tutto illeciti.

Le “armi con modesta capacità offensiva” hanno l’OBBLIGO, ad esempio, di essere dotate di contrassegno matricolare univoco ed “apposita punzonatura distintiva” del Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia (C.N.).

 

Come vanno custodite?

Con l’ormai più che nota diligenza del “buon padre di famiglia”.

 

Possono essere acquistate “online” (e/o per corrispondenza) oppure importate?

Assolutamente NO!... O per meglio dire, non tra privati.

 

Come comportarsi in caso di cessione tra due soggetti privati?

Cedente e cessionario dovranno redigere (e conservare) una scrittura privata nella quale verranno riportati tutti gli elementi distintivi dell’arma (marca, modello, matricola, etc.) per eventualmente dar prova agli organi preposti della cessione stessa.

Il legislatore non definisce questi strumenti “giocattoli” ma “armi”, e su questa differenza apparentemente insignificante dobbiamo prestare MOLTA attenzione.

 

Come detto in precedenza, fin dalla loro introduzione sul mercato italiano,  tutti (specie per chi esercita attività di commercio) abbiamo assistito alla “comparsa” di una nuova categoria: le “armi di libera vendita”.

L’argomento non è di così semplice e schematica trattazione… Voglio permettermi di dare due spunti di riflessione:

1)      Per l’acquisto di tali oggetti occorre la maggiore età, esibizione di valido documento d’identità… E l’armiere, cosa fa l’armiere? Registrerà forse il movimento sul proprio registro delle operazioni giornaliere?

2)      Se io che acquisto sono soggetto (ad esempio) di un provvedimento di “Diniego detenzione armi”, posso legittimamente detenere tali oggetti?

Tornando al quesito originario, al lettore che purtroppo sta vivendo la triste realtà dell’indagato, consiglio vivamente di rivolgersi ad un bravo Consulente Tecnico, specie per l’esame condotto sull’arma e per i capi d’incolpazione inerenti le armi clandestine.

 

 

 

Altre info?

Contatta il Dott. Marco Milazzo

340 905 8490

Letto 8329 volte Ultima modifica il Venerdì, 10 Gennaio 2020 11:35
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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