Pensionati Enel Fondo Elettrici.
L’INPS sbaglia i criteri di calcolo della pensione.
Corte di Cassazione n. 12161/2019.
La Corte di Cassazione con la sentenza numero 12161 dell'8 maggio 2019 affronta la questione relativa al corretto calcolo della pensione per i lavoratori assicurati al Fondo Elettrici.
A seguito di ricorso di un ex dipendente dell'Enel in pensione dal 1 ottobre 1997 che lamentava la violazione delle norme di cui al Decreto Legislativo 16 settembre 1996 n. 562 si è stabilito che la pensione era stata calcolata in misura inferiore a quella che gli sarebbe spettata per legge.
Il giudizio verteva in particolare sul corretto calcolo dei tetti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 562 a cui occorre, come noto, raffrontare l'importo della pensione derivante dal calcolo secondo le norme del Fondo Elettrici per chi possedeva almeno 18 anni di contributi a far data dal 31.12.1995.
Il primo tetto è rappresentato dall'80% della retribuzione pensionabile, determinata secondo le norme in vigore presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, e corrisponde alla percentuale massima di pensione vigente per l'AGO.
Il secondo è costituito dall'88% della retribuzione pensionabile del Fondo Elettrici, quella cd. teorica, che non considera alcune voci retributive assoggettate a contribuzione secondo le norme AGO, e corrisponde al massimo pensionabile secondo il Fondo.
Fissati i due tetti indicati, l'articolo 3, co. 2 del Decreto Legislativo n. 562 dispone che se la pensione calcolata con le norme risultanti dall'applicazione della normativa citata risulti superiore al più alto dei due l'importo della pensione da mettere in pagamento, sia ridotta fino a farla coincidere con il tetto di maggior valore.
L’ex dipendente ENEL sosteneva che l'Inps, nella definizione del primo tetto sopra menzionato, non aveva preso a base la retribuzione imponibile vigente presso l'INPS, che è omnicomprensiva ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 153/1969, ma quella ben più ristretta, vigente presso il Fondo Elettrici (art. 1 della L. n. 53 del 1963 confermata dalla successiva L. n. 1079/1971).
La contestazione aveva per oggetto in particolare, la Circolare Inps 190/1997 in cui era stato stabilito che ai fini del calcolo del tetto di cui alla lettera a) dell'articolo 3, co. 2 del Dlgs 562/1996, per i periodi antecedenti al 1° gennaio 1997, avrebbero dovuto essere prese in considerazione, le retribuzioni teoriche del Fondo, sulle quali sono stati versati i contributi ai fini pensionistici prima della Riforma del 1997 e solo dal 1 gennaio 1997, si dovevano prendere in considerazione le retribuzioni imponibili AGO come definite dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
La Corte di Cassazione dava ragione al pensionato affermando che il riferimento contenuto nell'articolo 3, co. 2 lettera a) del Dlgs 562/1996 "alla retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti", ha necessariamente inteso richiamare la nozione di retribuzione vigente in quella gestione, "non trattandosi di liquidare la pensione su una base imponibile diversa e superiore (contravvenendo al principio di correlazione fra retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile), essendo la pensione pur sempre calcolata sulla retribuzione imponibile del Fondo elettrici, laddove quella vigente nell'assicurazione generale funge solo da parametro cui commisurare la prima".
Pertanto il calcolo del primo massimale effettuato dall'Inps era risultato errato.
In pratica: la pronuncia della Suprema Corte permette quindi ai dipendenti ENEL andati in pensione tra 1994 e 2001, periodo in cui ci fu il passaggio dei lavoratori dal Fondo previdenza elettrici all’Ago, di poter agire per verificare se l’INPS ha correttamente calcolato l’importo della pensione, chiedendo anche il risarcimento dei danni relativo a tutte le mensilità arretrate da far decorrere dal momento del pensionamento.
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