Lunedì, 04 Gennaio 2021 13:22

Rimborsi oneri cessioni del quinto

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L’atteggiamento ostruzionistico delle Banche e delle Finanziarie dopo la sentenza Lexitor.

 

 

 

Successivamente alla ormai famosa sentenza Lexitor, e nonostante le numerose decisioni dei Collegi dell’ABF, oltre alle prime sentenze di merito emesse dai Tribunali italiani, che hanno disposto rimborsi a favore dei consumatori, alcuni intermediari finanziari stanno assumendo un atteggiamento ostruzionistico, volto a non adempiere alle disposizioni dell’organo di Banca d’Italia.

 

Ricordiamo brevemente che con la sentenza emessa in data 11 settembre  2019, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che “L’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europe e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi a carico del consumatore”, senza distinguere tra costi up front (sostenuti per attività svolte completamente quanto il contratto è concluso) e recurring (relativi a benefici per il mutuatario destinati a prolungarsi per tutta la durata del rapporto)”.

 

La Banca d’Italia stessa con una comunicazione del dicembre 2019  ha indicato le linee guida per gli istituti finanziari, invitando gli intermediari ad adeguarsi sollecitamente alla sentenza stessa, con riferimento sia alla gestione dei reclami relativi a finanziamenti preesistenti, sia alle condizioni contrattuali di quelli da erogare.

 

Ciò nonostante alcuni intermediari non riconoscono il dispositivo della sentenza della CGUE “Lexitor”,in quanto a loro giudizio, la sentenza Lexitor non avendo carattere self executing, non può trovare diretta applicazione nei rapporti interprivatistici ordinamentali.

  

 

 

Le conseguenze dell’atteggiamento ostruzionistico delle banche e delle finanziarie.

La più diretta conseguenza per i consumatori a seguito dell’atteggiamento ostruzionistico delle finanziarie che decidono di non procedere al rimborso anche in presenza di una decisione emessa dall’Arbitro Bancario e Finanziario,  seppur non vincolante al pari di una sentenza, è che il consumatore è costretto a rinunciare al rimborso stesso per motivi economici, oppure è obbligato ad accettare offerte irrisorie o comunque molto più basse rispetto a quelle legittimamente pretese in sede di reclamo.

 

Inoltre alcuni intermediari, dopo l’invio del reclamo da parte del consumatore, notificano contestualmente o quasi alla risposta al reclamo, una bella citazione in giudizio al consumatore, oppure lo citano in giudizio anche quando ha già ottenuto un rimborso dalla stessa finanziaria, magari anche in via stragiudiziale, che ne chiede la restituzione.

 

Quindi se gli intermediari non adempiono alle decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario, l’unica strada percorribile per il consumatore per ottenere i rimborsi sarà dunque quella di adire le vie giudiziali.

 

Tuttavia non sempre la somma richiesta a titolo di rimborso è così elevata da incentivare ed invogliare poi il consumatore ad iniziare un’azione legale.

 

Tale situazione è comune ad una gran parte di consumatori che avrebbero diritto ad un di rimborso compreso tra i 500/1.000.00  € al quale sono costretti a rinunciare perché non conviene loro iniziare una causa ordinaria, ed è su questo aspetto psicologico e direi anche concreto, di mero ragionamento economico, che le finanziarie contano.

 

Infatti tra spese di mediazione, comunque obbligatoria, spese legali, contributo unificato e marche da bollo, costo del consulente tecnico, il consumatore spesso  sopporta costi che alla fine si rivelano pari o addirittura superiori alla somma richiesta in sede di rimborso.

 

Pertanto molti consumatori rinunciano al rimborso perché il gioco alla fine non vale la candela, come si dice, oppure si accontentano del rimborso concesso e deciso dalla finanziaria di turno, ovviamente più basso rispetto a quello che poteva ottenere se avesse iniziato un’azione legale tramite associazioni, studi legali o altre società che si occupano di rimborsi.

 

L’atteggiamento ostruzionistico di questi intermediari viene utilizzato come deterrente nei confronti dei consumatori, in modo tale da “costringere” il consumatore stesso o a rinunciare al rimborso oppure ad accettare offerte irrisorie o comunque molto lontane dall’effettiva pretesa, sarebbe quindi auspicabile al riguardo un intervento della stessa Banca d’Italia per far cessare detti comportamenti.

 

 

 

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Francesco Nepi

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