Se vado all’estero e mi fanno una multa, posso ignorarla?
In passato potevamo prendere la multa e metterla nel cassetto: ora sarà impossibile lasciare nel cassetto la notifica di sanzione e come per le multe ricevute in Italia, i trasgressori potranno scegliere tra due strade: pagare o fare ricorso ( vedi anche multa in svizzera ).
Indice
La questione delle raccomandate
Quali sono le multe estere che arrivano in Italia?
Cosa succede se si ignora la sanzione?
Istruzioni per presentare il ricorso
Attenzione perché il nuovo sistema europeo di notifica all’estero delle multe stradali, descritto nella direttiva europea 2015/413 (ex 2011/82) agli articoli 2 e 3, e la nuova applicazione delle sanzioni pecuniarie stabilita nella decisione quadro 2005/214, impedisce di ignorare le multe che vengono dall’estero.
L’Italia ha introdotto le due norme con il Dl 37/2014 e 37/2016 adeguandosi alla maggior parte degli altri Stati europei.
La normativa introduce il “principio di reciprocità” sul riconoscimento delle sanzioni pecuniarie nei Paesi membri dell’Unione Europea, in vigore da marzo del 2016, che delinea il meccanismo di notificazione e riscossione stabilendo che valgono le regole del Paese che ha emesso la sanzione.
In pratica, non rispondere alle comunicazioni ricevute da una polizia estera è una pessima idea, le multe o si pagano o si contestano, come peraltro suggerisce il Centro Europeo Consumatori Italia.
La questione delle raccomandate
Nel corso del 2018 fino a oggi, il Centro Europeo Consumatori Italia ha risposto a più di seicento richieste di informazioni, per lo più riguardanti contravvenzioni provenienti da Germania, Austria, Francia, Ungheria e Regno Unito.
Tra queste, alcune riguardavano le proteste di cittadini italiani che intendevano ricorrere contro sanzioni ricevute in posta ordinaria, non ammissibili nel sistema italiano.
A tal proposito l’intesa europea stipulata nel 2005, recepita dall’Italia solo nel 2016, stabilisce che valgono le leggi del Paese nel quale è avvenuta la contravvenzione.
Parimenti per gli stranieri che violano le norme italiane.
Allo stesso modo, l’intesa garantisce anche il diritto alla riscossione transnazionale, a garanzia che “nulla si frappone quindi più all'esecuzione di una contravvenzione stradale estera”, come si legge nel sito del CEC.
Quali sono le multe estere che arrivano in Italia?
Le infrazioni per le quali si può ricevere la multa in Italia sono 8, ma la direttiva europea esclude le sanzioni accessorie, quindi la decurtazione dei punti, la sospensione o la revoca della patente e il sequestro del veicolo, rimangono possibili solo se il trasgressore viene fermato al momento dell’infrazione.
- Eccesso di velocità, in base ai limiti e alle norme vigenti sulle strade del Paese europeo in cui si viaggia (comprende anche una velocità nei limiti ma non adatta in determinate circostanze su una data strada);
- Mancato uso della cintura di sicurezza o di un dispositivo per la ritenuta di bambini;
- Passaggio con il rosso;
- Guida in stato di ebbrezza;
- Guida sotto uso di sostanze stupefacenti;
- Mancato uso del casco in moto;
- Circolazione su una corsia vietata;
- Uso del cellulare durante la guida.
Si precisa che queste infrazioni avvengono in caso di violazione dei limiti e dei livelli consentiti nel Paese europeo in cui sono commesse.
Per esempio, il limite di tasso alcolemico in Repubblica Ceca è di 0.0 g/l e con una misurazione di 0.3, che in Italia è tollerata, si infrange la legge.
Cosa succede se si ignora la sanzione?
Il soggetto che riceve la multa dall’estero e decide di ignorarla, potrebbe pentirsene.
Il presupposto è che le sanzioni per infrazioni alla guida commesse in un Paese europeo possono essere richieste anche dopo il rientro in Italia.
L’autorità estera interroga il Centro di elaborazioni dati della motorizzazione italiana e invia all’automobilista la notifica della multa con gli estremi per pagare o per opporsi.
Se viene pagata, si chiude il contenzioso e si può anche beneficiare di sconti simili a quelli italiani per il pagamento entro pochi giorni dalla notifica.
Se ci si oppone e il ricorso non viene accolto, o anche se si ignora la notifica, l’autorità estera può decidere se inviare il fascicolo dell’infrazione alla Corte d’Appello italiana competente, oppure se lasciare in sospeso le sanzioni e applicarle al destinatario in occasione di un eventuale ritorno nel Paese dove è stata commessa l’infrazione.
Nel caso in cui la Corte d’Appello riconosca l’infrazione e la sanzione, si applica la procedura italiana tramite ufficiale giudiziario e la somma viene riscossa dallo Stato italiano a meno di accordi con il Paese estero interessato.
Nel caso in cui il trasgressore decidesse di ignorare la notifica ricevuta dalle autorità estere, la polizia del Paese nel quale è avvenuta l’infrazione, trasmetterà il fascicolo all'Autorità giudiziaria del proprio Paese, la quale a sua volta ne chiederà l'esecuzione in Italia.
A questo punto il trasgressore riceverà la notifica - in busta verde - che l’informa che si terrà una camera di consiglio presso la Corte d'Appello di residenza e che seguirà la procedura del codice di procedura penale.
Per quanto riguarda i termini di prescrizione valgono quelli stabiliti nell’ordinamento del Paese in cui è stata accertata la sanzione.
Ad esempio le contravvenzioni sollevate in Portogallo hanno un termine di prescrizione di 5 anni e non è previsto un termine di decadenza per la notifica.
In Romania invece, le multe si prescrivono entro sei mesi dalla data di accertamento dell'infrazione e devono essere notificate al guidatore entro due mesi.
In ogni caso, anche il ricorso è consentito, purché sia nel merito della sanzione.
Istruzioni per presentare il ricorso
Le istruzioni per la presentazione del ricorso sono solitamente indicate nella comunicazione che notifica l’infrazione, e spesso prevedono che questo avvenga nella lingua del Paese che ha accertato l’infrazione ed entro stretti termini.
In Francia ad esempio è anche possibile proporre il ricorso online in lingua italiana o tedesca.
Ancora in molti casi, la comunicazione della multa viene preceduta da una prima lettera, contro la quale il ricorso non è proponibile.
Ne è un esempio il caso della c.d. Anonymverfügung austriaca che stabilisce una sanzione ridotta, se l'importo viene pagato entro un determinato termine.
Altre informazioni?
Contatta l’Avv. Francesco Nepi
347.5741872
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.