Domenica, 11 Aprile 2021 10:23

Fauna selvatica

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Le regole per la richiesta di risarcimento del danno materiale provocato da un cinghiale. Breve guida.

 

 

 

Sai che in Italia sono molti gli incidenti stradali causati da cinghiali che, improvvisamente, attraversano la strada pubblica percorsa da autoveicoli?

 

Di questi sinistri, una parte sono anche abbastanza seri.

 

Nel caso in cui si verifichi un incidente di questo tipo, cosa devi fare per chiedere ed ottenere il risarcimento del danno arrecato dall’animale al tuo veicolo?

 

Bene: la prima cosa che devi tenere a mente è che le regole per la richiesta del risarcimento sono state riviste ed aggiornate dalla Corte di Cassazione, la quale ha stabilito [1] che i danni provocati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla Pubblica Amministrazione a norma dell’art. 2052 codice civile poiché, da un lato il criterio di imputazione della responsabilità si fonda non sul dovere di custodia ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, le specie selvatiche  protette per Legge rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici, in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema [2].

 

Che cosa significa, in pratica, tutto questo?

 

Semplicemente sta a significare che la lettera di richiesta risarcitoria la devi indirizzare alla Regione proprietaria della pubblica via dove si è verificato il sinistro con l’animale.

 

La Provincia potrebbe rispondere del danno, stando alle indicazioni della Corte, solo se ha ricevuto la delega dalla Regione con la dotazione finanziaria specifica per questo tipo di danno.

 

Quindi, in sintesi:

 

1) la regola che si applica in questi casi è quella prevista dall’art. 2052 del codice civile: il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso è responsabile dei danni provocati dall’animale stesso;

 

2) devi dimostrare e quantificare il danno;

 

3) devi inviare la messa in mora tramite l’avvocato;

 

4) in caso di rigetto della domanda, devi avviare la causa risarcitoria.

 

 

 

[1] Corte di Cassazione Sezione 3 civile, Ordinanza del 09.04.2021 n. 9469.

[2] Corte di Cassazione Sezione 3 civile, Sentenza del 20.04.2020 n. 7969.

 

 

 

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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