Domenica, 06 Giugno 2021 19:16

Rilascio di nuova patente di guida revocata per condanne penali

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Circolazione stradale. Patente di guida. Revoca per condanna per reati di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990. Rilascio di nuova patente decorsi cinque anni. Diniego per mancanza di riabilitazione. Illegittimità.

  

Per principio generale il rinnovo della patente è possibile e previsto dalla Legge; la valutazione negativa del requisito morale è a termine.

 

 

E' illegittimo il diniego di nulla osta al rilascio della nuova patente di guida in ragione della sussistenza, a carico del richiedente, di sentenze per i reati di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, senza che siano intervenuti provvedimenti riabilitativi, dal momento che il semplice decorso del tempo comporta sempre che il titolo deve essere rilasciato [1]

 

Il Consiglio di Stato ha chiarito, richiamando precedenti del giudice di appello (sez. IV, 3 agosto 2015, n. 3791) che la revoca della patente, nei casi previsti dall'art. 120 del Codice della strada, non ha natura sanzionatoria né costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, ma rappresenta la constatazione dell'insussistenza (sopravvenuta) dei "requisiti morali" prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione.

 

​​Nel senso della possibilità di rilasciare una nuova patente di guida depongono una serie di elementi, quali:

 

il comma 1 dell’art. 120 del Codice della strada àncora il divieto di conseguire la patente per la durata dei divieti, ma prevede la possibilità di conseguire “di nuovo” il titolo, salvo per “le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222”;

 

il comma 2 ancora prevede che “La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1”;

 

il comma 3 dispone che “La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”.

 

Dal dato normativo sopra evidenziato, si ricava che il rinnovo della patente è possibile e previsto dalla disciplina, che la valutazione negativa del requisito morale è ‘a termine’ per così dire, poiché dopo tre anni, l’Amministrazione non potrebbe procedere alla revoca, nel caso in cui non sia disposta prima, che l’ostatività al nuovo titolo discende da una nuova condanna.

 

​​​​​​​Ne discende che l’eventuale riabilitazione può avere semmai effetti ai fini della domanda di rilascio prima del decorso dei tre anni, ma non costituisce condizione ulteriore per il rilascio una volta decorso l’arco temporale previsto. 

 

 

 clicca sulla sentenza per leggerla

[1] Cons. St., sez. III, 14 aprile 2021, n. 3084 – Pres. Frattini, Est. Cogliani

 

 

 

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Letto 1043 volte Ultima modifica il Domenica, 06 Giugno 2021 19:22
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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