In materia di autorizzazioni amministrative per il rilascio di porto d'armi, le sentenze giurisdizionali forniscono indicazioni sui requisiti necessari per ottenere tale autorizzazione. In particolare, il Consiglio di Stato svolge un ruolo significativo in questo contesto.
In modo più chiaro e conciso:
Autorizzazioni di Polizia
Il rilascio di licenze per il porto d'armi, sia per difesa personale che per uso sportivo, rientra nell'ambito delle autorizzazioni di polizia. La competenza di rilasciare tali autorizzazioni è caratterizzata dalla discrezionalità dell'Autorità competente. La legislazione mira a preservare l'ordine e la sicurezza pubblica nazionale regolamentando il rilascio delle licenze di porto d'armi.
Eccezione al Divieto di Portare Armi
Il potere di concedere licenze per il porto d'armi costituisce un'eccezione al divieto stabilito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, primo comma, della legge n. 110 del 1975. Il porto d'armi non è un diritto assoluto, ma un'eccezione al divieto generale di portare armi. Oltre ai requisiti soggettivi degli artt. 11, 39, 40, 42 e 43 del testo unico n. 773 del 1931, si considerano le norme che conferiscono ampi poteri discrezionali per la gestione dell'ordine pubblico (artt. 40 e 42 T.U.L.P.S.) e i principi generali del diritto pubblico per il rilascio di provvedimenti discrezionali.
Il Dimostrato Bisogno
Ai sensi dell'art. 42 T.U.L.P.S., il presupposto per ottenere la licenza di porto d'armi per difesa personale è il dimostrato bisogno dell'arma. Secondo la giurisprudenza consolidata:
Il bisogno non può derivare solo dalla tipologia di attività o professione del richiedente, ma deve basarsi su circostanze specifiche e attuali, valutate come valide e necessarie dal Prefetto.
La mera appartenenza a una categoria professionale o lo svolgimento di un'attività economica non costituiscono prova sufficiente, così come la pluralità degli interessi patrimoniali o la necessità di movimentare somme di denaro.
In sintesi, la qualità imprenditoriale o il possesso di beni materiali di per sé non soddisfano il requisito oggettivo richiesto dall'art. 42 T.U.L.P.S.
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