Revoca automatica della patente di guida in caso di condanna per reati stradali aggravati e sospensione della patente in caso di condanna per omicidio stradale o lesioni.
La Legge italiana prevede casi in cui la patente di guida viene revocata in automatico, distinguendoli da altri casi in cui la patente viene solo sospesa.
I casi di revoca automatica sono quelli che si verificano quando la persona viene condannata in sede penale per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe.
I casi di sospensione della patente sono invece quelli che si verificano quando c’è condanna in sede penale per reati di omicidio o lesione stradale.
Vista la differenza tra i casi indicati, cosa si può fare allora se il Giudice per le Indagini Preliminari, in caso di patteggiamento ad esempio per il reato di omicidio stradale applica la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, invece di applicare la sospensione?
Il rimedio per questo problema è il ricorso in Cassazione [1].
In pratica, bisogna rivolgersi alla Corte e spiegare che la sanzione accessoria della revoca della patente è illegittima, soprattutto se si tiene presente la sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2019, pronuncia che ha fatto le dovute differenze tra i due casi sopra richiamati.
Insomma: i giudici hanno stabilito che i casi di revoca automatica sono quelli che si verificano quando la persona viene condannata in sede penale per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza, o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe; mentre i casi di sospensione della patente sono invece quelli che si verificano quando c’è condanna in sede penale per i diversi reati di omicidio o lesione stradale.
[1] Corte di Cassazione Quarta Sezione Penale, sentenza n. 40024/01 del 29.09.2021.
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