Mercoledì, 10 Novembre 2021 11:59

Come cambiare nome

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Per cambiare un nome o cognome bisogna rivolgersi al Prefetto.

 

 

 

Cambio nome

Il procedimento

Come devi fare

L’istruttoria

Avviso all’albo pretorio

Se sei nato e residente all’estero

Se sei nato in Italia e residente all’estero

Se sei nato all’estero e residente in Italia

Il decreto

Opposizione

La procedura dell’opposizione

Il decreto di concessione

Motivi del cambio nome

La richiesta

Motivi eccezionali della richiesta

Quali documenti servono

Il ricorso

Assistenza legale per cambiare nome

 

 

 

Cambio nome

Hai l’esigenza di cambiare il tuo cognome, oppure il nome o cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale o per altri motivi?

Bene: devi intraprendere e seguire un apposito procedimento.

 

 

 

Il procedimento

Sappi che il procedimento di cui ti parlo è predisposto dal Regolamento per la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile (DPR 396 del 3/11/2000), così come modificato dal D.P.R. n. 54/2012.

 

 

 

Come devi fare

Se intendi cambiare il tuo cognome, o aggiungerne un altro, devi essere autorizzato dal Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce, il tutto tramite istanza in bollo.

 

 

 

L’istruttoria

Il Prefetto assume le informazioni sulla tua domanda, curandone l’istruttoria.

 

 

 

Avviso all’albo pretorio

Se la tua richiesta appare meritevole di essere presa in considerazione, sarai autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere all’albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della tua domanda.

 

Questa affissione deve avere la durata di trenta giorni consecutivi e deve risultare dalla relazione del responsabile fatta in calce all’avviso.

 

 

 


Se sei nato e residente all’estero

Se sei nato e residente all’estero, l’affissione deve essere effettuata solo all’albo dell’ufficio consolare nella cui circoscrizione risiedi;

 

 

 

Se sei nato in Italia e residente all’estero

Se sei residente all’estero ma nato in Italia, l’affissione deve essere effettuata oltre che all’albo dell’ufficio consolare, anche all’albo pretorio del comune di nascita;

 

 

 

Se sei nato all’estero e residente in Italia

Se, infine, sei nato all’estero ma residente in Italia, l’affissione deve essere effettuata solo all’albo pretorio del comune italiano di residenza.

 

 

 

Il decreto

Con il decreto con cui si autorizzano le affissioni, si può prescrivere che tu debba notificare a determinate persone (eventualmente interessare al cambiamento richiesto) il sunto della tua domanda.

 

 

 

Opposizione

Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione alla tua domanda non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione o notificazione.

 

 

 

La procedura dell’opposizione

L’opposizione si propone con atto notificato al Prefetto.

 

Trascorso questo termine di 30 giorni senza che sia proposta opposizione, devi presentare alla Prefettura competente un esemplare dell’avviso con la relazione che attesta la eseguita affissione e la sua durata;


la prova delle eseguite notificazioni quando queste sono state prescritte.

 

Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede ad emanare il decreto di concessione al cambiamento del cognome richiesto.

 

 

 

Il decreto di concessione

Il decreto di concessione, nei casi in cui vi sia stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.

 

 

 

Motivi del cambio nome

Qualunque cittadino che intende cambiare nome o aggiungerne un altro al proprio oppure vuole cambiare il cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale deve farne domanda (esente da bollo) al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.

 

Il Prefetto, esperita l’istruttoria di rito, se ritiene la domanda meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a far eseguire le affissioni negli stessi termini sopra indicati.


Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.

 

 

 

La richiesta

La richiesta in tutti i casi suindicati può essere presentata solo da cittadini italiani.


La domanda deve essere presentata in Prefettura e sottoscritta da te in presenza del dipendente addetto a riceverla o inviata per posta ordinaria allegando fotocopia di un documento di riconoscimento. Per i minori la domanda va redatta e sottoscritta da entrambi i genitori.


Nei casi di istanze presentate da cittadini residenti all’estero, queste saranno inoltrate per il tramite dell’autorità consolare al Prefetto del luogo di ultima residenza in Italia e cioè del comune di iscrizione all’AIRE.

 

Se il richiedente non ha mai avuto residenza in Italia perché nato all’estero, competente a provvedere sulla istanza sarà ugualmente il Prefetto della provincia in cui è situato il comune di iscrizione all’AIRE dell’interessato.

 

 

 

Motivi eccezionali della richiesta

Sappi che la tua richiesta deve rivestire carattere eccezionale ed è ammessa in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognome di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza tua a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l’atto di nascita o nel luogo di tua residenza.

 

 

 

Quali documenti servono

La documentazione da produrre varia in relazione al tipo di richiesta fatta.

 


 

Il ricorso

Contro il provvedimento del Prefetto puoi proporre il ricorso al T.A.R entro sessanta giorni dalla notifica; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

 


Assistenza legale per cambiare nome

Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

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