Martedì, 22 Febbraio 2022 12:50

Che cos'è l'azione legale Cittadini / Stato italiano

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Provvedimenti restrittivi delle libertà, D.P.C.M. emanati in emergenza pandemica covid 19, i “lockdown”, le continue proroghe del cosiddetto “stato di emergenza: tutto da contestare secondo il Tribunale penale di Pisa.

 

 

 

Indice

Che cos'è l'azione legale Cittadini c/ Stato

Il risarcimento richiesto

Il costo per partecipare

Chi può partecipare

Come funziona l'istanza

I danni richiesti

Perché questa istanza

Quali sono le norme violate

I danni richiesti, in dettaglio

Come partecipare all'iniziativa legale

 

 

 

 

CHE COS’E L’AZIONE LEGALE “CITTADINI c/ STATO”

 

La presente azione legale collettiva è diretta nei confronti dello Stato Italiano (nonchè della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Interno).

 

Riguarda i provvedimenti restrittivi delle libertà, i famosi D.P.C.M. emanati in emergenza pandemica covid 19, i “lockdown”, le continue proroghe del cosiddetto “stato di emergenza” ed altre incisive limitazioni di diritti fondamentali protetti dalla Costituzione italiana.

 

L’azione si ispira alla SENTENZA n. 1842/21 pubblicata in data 17.02.2022 dal Tribunale penale di Pisa.

 

Si tratta di un’istanza cui può partecipare ed aderire ciascun Cittadino italiano che si ritiene danneggiato dai provvedimenti predetti; al momento è prevista una fase stragiudiziale, in seguito potrebbe nascere anche una seconda fase, in causa.

 

L’istanza contiene una diffida per chiedere la condanna all’indennizzo e/o al risarcimento per tutti i danni subiti da ogni singolo Cittadino Italiano causato dalla illegittimità del D.P.C.M. 08.03.2020 e da tutti i provvedimenti restrittivi delle libertà successivi che si sono visti nel tempo e che, notoriamente, sono sotto gli occhi di tutti.

 

 

 

IL RISARCIMENTO RICHIESTO

Il risarcimento che verrà richiesto in diffida, per ciascun Cittadino italiano ricorrente, è di euro 10.000,00 (euro diecimila/00). Tale importo è equitativamente stimato dal difensore: ai fini di un’eventuale transazione -o accordo con le controparti- durante il corso della vertenza, l’importo richiesto potrebbe essere diminuito o aumentato.

 

 

 

IL COSTO PER PARTECIPARE

Il costo una tantum per partecipare all’azione collettiva, da parte di ciascun Cittadino italiano, è di euro 100,00 (euro cento/00), tutto compreso, non rimborsabile.

 

 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE

Ciascuno potrà rivendicare il risarcimento per il suo danno a fronte della lesione del suo ruolo nella società italiana, nella famiglia, nel lavoro, nell’impresa ecc.  Ovviamente agiranno solo coloro che si riterranno danneggiati, direttamente e/o indirettamente, da questa condotta (ormai smascherata più volte dai Magistrati) dello Stato Italiano.

 

 

 

COME FUNZIONA L’ISTANZA

L’istanza in questione potrà essere ripetuta nel tempo senza costi aggiuntivi per il singolo partecipante.  

 

L’istanza con diffida recherà la mia firma, in rappresentanza e difesa di tutto coloro che avranno liberamente scelto di partecipare, sottoscrivendo la procura allegata.

 

 


I DANNI RICHIESTI

I danni che verranno richiesti saranno il danno morale, il danno esistenziale, il danno patrimoniale ove dimostrato, per ciascun singolo partecipante.

 

 

 

PERCHE’ QUESTA ISTANZA

Come è ormai noto, i D.P.C.M. sono stati adottati non con Legge ordinaria, ma solo con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che non è fonte di rango primario (v. Tribunale penale di Pisa in composizione monocratica, sentenza n. 1842/21 emessa in data 08.11.2021 e pubblicata in data 17.02.2022). SENTENZA INTEGRALE

 

A dirlo ovviamente non è solo il Tribunale di Pisa (Giudice Dottoressa Lina Manuali, anche con altre analoghe sentenze in materia) ma le più grandi menti giuridiche attuali nel diritto costituzionale / amministrativo: Cassese, Onida, Azzariti, Calamo Specchia, Lucarelli, Baldassarre, Marini, Cartabia, Maddalena).

 

La presente azione è pertanto ispirata dai più che validi motivi precisamente illustrati dalla sentenza pisana, oltre che da tutte le norme e disposizioni di seguito elencate.

 

In ogni caso si allega la sentenza n. 1842/21, al fine di favorire la comprensione di ciascun fondamentale passaggio prima di aderire alla presente iniziativa legale.

 

 

 

QUALI SONO LE NORME VIOLATE

Stando a questa dirompente pronuncia penale (che evidentemente riguarda gli imputati di quel processo penale, ma allo stesso tempo espone concetti e motivi di vasta portata, che finiscono per toccare la vita di tutti i Cittadini italiani), sono stati infatti ingiustamente compressi –a danno dei Cittadini Italiani tutti (oltreché, come detto, degli imputati di quel processo, tutti assolti per altro)- i seguenti diritti costituzionalmente garantiti:

 

Art. 13 Cost. libertà personale, Art. 16 Cost. e Art. 17 Cost. libertà di movimento e di riunione, Art. 19 Cost. libertà di professare liberamente la propria fede religiosa anche in forma associata, Art. 34 Cost. diritto alla scuola, Art. 36 Cost. diritto al lavoro, Art. 41 Cost. diritto alla libertà di impresa.

 

Art. 2 Cost. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

 

Art. 3 Cost. comma 1 principio di uguaglianza: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali o sociali”, al comma 2, statuisce il dovere inderogabile della Repubblica di rimuovere (con implicito divieto di introdurre) gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

 

Art. 32 Cost. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

 

 

 

I DANNI RICHIESTI, IN DETTAGLIO

Danno esistenziale: da intendere come ogni pregiudizio provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno; va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro rilievo la prova per presunzioni. Ne consegue che è legittimo il risarcimento del danno (riconosciuto al lavoratore) attribuendo rilievo anche ad una ricostruzione in chiave presuntiva del danno, laddove il giudice possa trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza (Corte di Cassazione Sez. L civile, sentenza n. 703 del 18.01.2021). Il danno non patrimoniale (altrimenti definibile "esistenziale", consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato i diritti fondamentali della persona: Corte di Cassazione Sez. 3 Civile, ordinanza n. 27269 del 07.10.2021), con particolare riferimento a quello c.d. esistenziale ma deve essere provato secondo la regola generale dell'articolo 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Corte di Cassazione Sez. L. civile, sentenza n. 9295 del 20.05.2020). Il danno non patrimoniale. La misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato) (Corte di Cassazione Sezione L. civile, sentenza n. 9295 del 20.05.2020).

 

Danno morale (anche definito come “sofferenza interiore” da Corte di Cassazione Sez. 3 Civile, ordinanza n. 27269 del 07.10.2021). Integra una componente autonoma dell'unitario danno non patrimoniale che, pur valutata nella sua differenza con il danno esistenziale e patrimoniale, deve sempre dar luogo ad una valutazione globale (Corte di Cassazione Sez. 3 Civile, ordinanza n. 27269 del 07.10.2021). In tema di risarcibilità del danno non patrimoniale, il risarcimento del danno morale ex articolo 2059 del codice civile non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, essendo sufficiente che vi sia stata una lesione di un interesse inerente alla persona costituzionalmente garantito. Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona è risarcibile quando l'interesse violato abbia rilevanza costituzionale, la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia di minima tollerabilità ed il danno non sia futile, cioè non consista in meri disagi o fastidi (Trib. Trani Civile, sentenza n. 1292 del 14.09.2020).

 

Danno patrimoniale: si intende la perdita economica che la persona, o l’impresa, ha subito a causa dei provvedimenti sopra illustrati. Deve essere dimostrato per essere richiesto.

 

Tornando al Tribunale penale di Pisa in composizione monocratica, sentenza n. 1842/21 emessa in data 08.11.2021 e pubblicata in data 17.02.2022, «la delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 è illegittima per essere stata emanata in  assenza dei presupposti legislativi, in quanto non è rinvenibile alcuna fonte  avente forza di legge, ordinaria o costituzionale, che attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare Io stato di emergenza per rischio sanitario». Il tribunale infligge un duro colpo anche alle successive proroghe dello “stato di emergenza” che, anche a voler ricondurlo nell’alveo del D.lgs. n.1/2018 (il c.d. testo unico della Protezione Civile), è ormai scaduto sia per la decorrenza dei termini il 31 luglio 2021, sia per il venir meno dei presupposti di temporaneità e di straordinarietà giustificativi dell’adozione dei decreti legge. Osserva acutamente il tribunale, che «a distanza di due anni del suo inizio, uno stato di emergenza prorogato per accordo politico – anzi per negoziazione fra parti dello Stato – è una contraddizione in termini, in quanto “normalizza” l’eccezionalità, per cui non servono più situazioni impreviste ed eventi fuori dall’ordinario e basta il principio della precauzione per invocare poteri speciali e non più emergenziali». Con il susseguirsi — spesso in sovrapposizione tra loro — di decreti legge e  DPCM, si è assistito all’introduzione di sempre più stringenti restrizioni e limitazioni nell’esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali, fino ad arrivare ad incidere sul diritto al lavoro e ad un’equa retribuzione, con violazione dell’art. 36 Cost, il quale riconosce al lavoratore il diritto ad una retribuzione (…) in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla propria famiglia una esistenza libera e dignitosa; nonché fino ad escludere una categoria di persone dalla vita sociale, e dunque, da tutte quelle attività che attengono alla sfera della libertà personale, intesa quale diritto di svolgere attività che sviluppino la propria dimensione psicofisica (come riconosciuta dal  combinato disposto degli artt. 2 e 13 Cost.), piuttosto che alla sfera della libertà di circolazione. Il tutto in violazione dell’art. 3 Cost. il quale, al comma 1, sancisce il principio di uguaglianza.  

 



COME PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA LEGALE

1. Leggere attentamente e comprendere i singoli passaggi motivazionali di questa lettera di presentazione, firmando per “presa visione ed accettazione del contenuto”; leggere attentamente la sentenza n. 1842/21 emessa in data 08.11.2021 e pubblicata in data 17.02.2022 dal Tribunale penale di Pisa.

 

2. Leggere e firmare la procura speciale allegata, da scannerizzare e reinviare (insieme ad un valido documento di identità e cod. fiscale) sulla mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

 

3. La partecipazione alla presente iniziativa legale è libera e frutto di autodeterminazione; non vi è garanzia di accoglimento della domanda presentata. In caso di estinzione, sospensione, interruzione, della presente vertenza l’importo pagato per parteciparvi non potrà essere restituito.

 

4. Pagare l’importo di euro 100,00 (euro cento/00) mediante bonifico bancario. Utilizzare il seguente codice IBAN: IT22C0344174080CC0250000002 (Blu Banca) intestare il pagamento a: "Studio Legale e Commerciale Pandolfi & Mariani"; scrivere la causale: "assistenza legale collettiva Cittadini /Stato".

 

5. la fatturazione della prestazione professionale potrà essere reperita direttamente dal cassetto fiscale.

 

 

 

Data/ Firma per presa visione ed accettazione del contenuto

X________________________________________________

Avv. Francesco Pandolfi

_________________________________________________

 

 


clicca qui per leggere la sentenza del Tribunale di Pisa:

SENTENZA INTEGRALE TRIBUNALE PISA.pdf

 

 

 

Lo studio legale:

Avv. Francesco Pandolfi nato a Priverno (LT) il 06.09.1966, codice fiscale PNDFNC66P06G698I.

Studio professionale in 04015 Priverno (LT) via Giacomo Matteotti n. 147

iscritto all'Ordine degli Avvocati di Latina al n. 961

Cassazionista e Magistrature Superiori dal 24.06.2010

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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