Mercoledì, 09 Novembre 2022 14:35

Non sei in grado di poter dimostrare il reddito dell’ex coniuge?

 

Accesso agli atti amministrativi - Accesso difensivo - Anagrafe tributaria- diritto di famiglia separazione e divorzio

Ti stai separando o lo sei già e vuoi richiedere la modifica delle condizioni di separazione? Non sei in grado di poter dimostrare il reddito dell’ex coniuge?

 

Oggi, attraverso una richiesta di accesso agli atti, da indirizzare all’Agenzia delle entrate, puoi acquisire le informazioni reddituali, patrimoniali ivi compresi quelle inerenti i rapporti finanziari, riconducibili all’ex coniuge.

Vediamo come procedere e su quali presupposti.

Nel processo civile l’onere della prova incombe su chi promuove l’intervento del giudice. L’art. 2697 c.c., dispone quanto segue:“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.

Nell’ambito della conclusione dei rapporti tra ex coniugi sovente ci si confronta con la necessità, soprattutto laddove il ricorso è di natura giudiziale e non vi è collaborazione, di poter dimostrare l’effettivo reddito e patrimonio che fa capo all’ex.

Ovviamente, in tali casi, le corrette informazioni reddituali e patrimoniali sono indispensabili per poter avanzare un’adeguata richiesta per l’assegno di mantenimento per il coniuge/convivente e/o di sostentamento per i figli nati dall’unione della coppia.

A tal proposito, il Consiglio di Stato Sezione Adunanza plenaria, con Sentenza datata 25 settembre 2020 n.20, sul tema ”Accesso agli atti amministrativi - Accesso difensivo - Anagrafe tributaria - Artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Ammissibilità – Condizioni”, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

(i) Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti dagli uffici dell’amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990";

(ii) L’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ.;

(iii) L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. e 492-bis cod. proc. civ., nonché, più in generale, dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia;

(iv)L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato mediante estrazione di copia".

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STUDIO  PANDOLFI & MARIANI

 

 

Letto 1178 volte Ultima modifica il Mercoledì, 09 Novembre 2022 22:11

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