Rilascio della licenza di porto di fucile per uso venatorio. Soluzione di problemi relativi al respingimento dell’istanza di concessione del porto d’armi per uso caccia. Che tipo di valutazioni deve effettuare la Questura. Partecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo.
Omissione della comunicazione del procedimento
Natura del provvedimento amministrativo
Partecipazione al procedimento
Errori valutativi della Questura
Principio di proporzionalità e ragionevolezza
Talvolta il rilascio della licenza di porto di fucile per uso venatorio può essere respinto dalla Questura.
Diverse possono essere le situazioni che si pongono davanti alle persone interessate alla licenza.
Per esempio, pensiamo ai casi dove l’istanza viene rigettata in ragione esclusivamente dell’esistenza di una nota dei Carabinieri con la quale si segnala una violazione amministrativa, poniamo quella indicata dall’art. 75 D.P.R. 309/1990, con contestazione, dunque, dell’uso personale di sostanze stupefacenti magari verificatosi in tempi lontani.
Omissione della comunicazione del procedimento
Ebbene, come spesso accade la Questura fonda il suo giudizio di possibile abuso delle armi, esclude la sussistenza del requisito della buona condotta e conclude per l’inaffidabilità del richiedente a detenere armi, magari solo sulla scorta di una segnalazione dei Carabinieri, omettendo ogni comunicazione preventiva in ragione dell’asserita natura vincolata del provvedimento.
Ecco: nel momento in cui l’amministrazione trae conclusioni affrettate, senza comunicare l’avvio del procedimento alla persona interessata, sbaglia.
Natura del provvedimento amministrativo
Va tenuto presente che un provvedimento di questo tipo, di natura ampiamente discrezionale, segue le sue regole ben precise, ossia che: salvo che non sussistano ragioni ostative regolate direttamente dalla legge, il richiedente deve essere informato dalla Questura sui motivi che impediscono il rilascio del titolo richiesto.
Per essere più chiari: è noto che i provvedimenti in materia di armi, avendo di per sé il carattere dell'urgenza non devono di norma essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Ma questa affermazione non può dirsi altrettanto pacifica quando il richiedente non è già in possesso della relativa licenza.
Partecipazione al procedimento
In questo caso la partecipazione al procedimento è proprio necessaria ai fini della legittimità sostanziale del provvedimento adottato, posto che la valutazione di non affidabilità deve necessariamente essere basata su una disamina non parziale della personalità del soggetto cui applicare eventualmente il divieto, ma su una ricostruzione oggettiva di tutte le circostanze conoscibili e utilizzabili per esprimere tale valutazione.
Tornando alla situazione concreta inizialmente descritta, la partecipazione al procedimento può consentire alla persona interessata, ad esempio, di spiegare che alla segnalazione dei Carabinieri non ha fatto seguito alcun provvedimento repressivo da parte della Prefettura la quale, magari, avrà pure archiviato il procedimento, e che probabilmente successive analisi avranno anche dimostrato l’assenza di positività da sostanze stupefacenti.
Errori valutativi della Questura
Dunque, come si vede chiaramente si tratta di circostanze e valutazioni particolari e delicate, che la Questura non può e non deve trascurare, proprio perché è chiamata a chiudere il procedimento in modo equilibrato e non irragionevole, o irrazionale.
Nel caso degli stupefacenti, anche sui casi di occasionale assunzione e per l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci, non dice niente il fatto quando questo risale a molti anni prima della presentazione della domanda di rilascio: questo perché si presenta come un dato insufficiente per la formazione del giudizio d'inidoneità.
Principio di proporzionalità e ragionevolezza
In ultima analisi: tutto deve essere soppesato dalla Questura e la sua valutazione finale deve essere informata al rispetto del principio di proporzionalità, entro il limite della non manifesta irragionevolezza.
Ovviamente, in presenza di un errore da parte della Questura come quello descritto, cioè l’omissione della comunicazione dell’avviato procedimento, sarà sempre possibile reagire presentando un ricorso amministrativo e chiedere l’annullamento del decreto, con il quale l’articolazione ministeriale ha respinto l’istanza per ottenere la concessione del porto d’armi per uso caccia.
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