Ministero della Salute e Ministero dell’Interno pubblicano sui siti istituzionali il modello di autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000. Le novità normative.
Anche in questo caso, come era già accaduto qualche mese fa, la conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID – 19, riguardanti sia le norme sullo spostamento delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale, sia le misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative, sia le sanzioni previste in caso di inosservanza delle stesse devono essere dichiarate per iscritto dal cittadino italiano.
Attenzione: il nuovo modello prevede che l'operatore di polizia controfirmi l'autodichiarazione.
I siti istituzionali del Ministero dell’Interno e della Salute forniscono una scheda scaricabile, contenente la nuova forma di dichiarazione sotto la propria responsabilità.
Anche adesso la scheda, al di là della dichiarazione di conoscenza di cui sopra, avverte sulla possibile commissione di reati, a seconda dei comportamenti messi in atto da chi compila e sottoscrive la dichiarazione stessa.
Queste ipotesi sono:
art. 495 codice penale. Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri:
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non è inferiore a due anni:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome;
art. 650 codice penale. Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (in relazione alla dichiarazione di conoscenza delle sanzioni in questo caso collegata al D. Lgs. n. 33/2020):
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206;
Il terzo indistinto genere di reati riguarda quelle diverse fattispecie nelle quali, al di là dell’inosservanza dei provvedimenti di Autorità (di per sé inizialmente sanzionabili ex art. 650 c.p., poi sanzionate in sede amministrativa ex D. L. 19/2020), si ravvisi in relazione alla condotta dell’interessato un qualsiasi fatto che astrattamente costituisca “un reato”.
Detto questo, anche in questa occasione vediamo se la maldestra compilazione di questa scheda può mettere a rischio il porto d’armi, cioè se è idonea ad incidere negativamente sui requisiti voluti dall’Autorità di P.S. per il rilascio / mantenimento della licenza di porto d’armi.
La risposta, anche questa volta, è affermativa.
La commissione di un reato può diventare criterio di valutazione per il Ministero dell’Interno in sede di scrutinio dei requisiti per la licenza, dal momento che tanto la dichiarazione falsa quanto l’inosservanza dei provvedimenti possono indurre senz’altro a ritenere incrinata la buona condotta del soggetto portatore del titolo di polizia.
Dunque, per non sbagliare, le dichiarazioni possibili e veridiche da trascrivere sulla scheda sono 3:
- spostamento determinato da comprovate da esigenze lavorative (pertanto le esigenze lavorative dovranno essere, appunto, dimostrate o dimostrabili a semplice richiesta);
- spostamento determinato da motivi di salute (anche tale motivo ammette la sola soluzione della dichiarazione veridica e assistita da documenti a riprova);
- spostamento determinato da altri motivi ammessi dalle normative vigenti, ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio.
Vanno poi indicati l’indirizzo da cui è iniziato lo spostamento e l’indirizzo di destinazione; inoltre vi è un ultimo spazio riservato ad altre dichiarazioni che si volessero rilasciare in merito allo spostamento.
Come abbiamo ripetuto anche in occasioni delle precedenti autodichiarazioni, da non trascurare il fatto che l’Amministrazione degli Interni dispone di una vasta discrezionalità in materia di porto d’armi, così ampia da consentire a Questura e Prefettura di valutare qualsiasi comportamento incidente sull’uso delle armi e, infine, ritenere che una determinata condotta rientri tra quelle pregiudizievoli per rilascio e/o mantenimento del titolo di polizia.
Ovviamente, sul versante opposto, il Ministero dell’Interno non dispone di una discrezionalità indefinita, ma incontra un limite nella Legge e nei criteri giurisprudenziali che chiedono il rispetto dei criteri di ragionevolezza e di proporzionalità dei provvedimenti.
In sostanza: questi atti non potranno mai essere arbitrari o viziati da eccesso di potere o, peggio, posti in essere con violazione di specifiche disposizioni di Legge.
Altre informazioni?
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