Giovedì, 15 Ottobre 2020 15:15

Armi: il Ministero dell’Interno paga i danni al privato

Scritto da
 

 

Licenza di porto di pistola per difesa personale. Libretto di porto d’armi. Risarcimento del danno provocato dall’amministrazione al privato. Decreto di nomina a guarda particolare giurata. Il privato deve provare l’illegittimità dell’atto. L’amministrazione deve provare l’errore scusabile.

 

 

 

Il danno commesso dal Ministero dell’Interno

La sentenza Tar 1275/20 in sintesi

La sentenza Tar 1275/20 più da vicino

Il danno causato dall’amministrazione

Il danno risarcibile: mancata retribuzione

Il danno risarcibile: danno esistenziale

Il danno a carico della finanza pubblica

Chiedi la consulenza legale

 

 

 

Il danno commesso dal Ministero dell’Interno

Attenzione perché il Ministero dell’Interno e le sue articolazioni, Prefettura e Questura, talvolta possono commettere errori madornali nella gestione delle pratiche riguardanti le armi.

 

Se commettono colpevolmente questi plateali errori e ad accorgersene è un tribunale, ecco che scatta il risarcimento dei danni che la persona interessata ha subito a causa della condotta maldestra dei funzionari amministrativi.

 

Anzi, dico di più: non solo scatta il risarcimento a favore della parte privata, ma la sentenza viene d’ufficio trasmessa alla Procura regionale della Corte dei Conti per il risarcimento del danno a carico della finanza pubblica.

 

 

 

La sentenza Tar 1275/20 in sintesi

Tanto per restare sugli esempi concreti, la clamorosa sentenza è di ieri 14 ottobre 2020.

 

A pronunciarla il Tar Puglia, Sezione Seconda: sentenza n. 1275/2020.

 

Prima però di dare conto nel dettaglio di questa importante pronuncia, in sintesi la questione può essere così riassunta.

 

Il punto è questo. I presupposti per il rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare (già rilasciato in favore del ricorrente) sono gli stessi di quelli richiesti per il rinnovo della licenza del porto di pistola: ciò rende incomprensibile la ragione per la quale la Prefettura rinnovi il decreto di nomina a guardia particolare della persona interessata e, tuttavia, neghi il rinnovo della licenza di porto di pistola.

 

Insomma, sembra che la Prefettura con la mano sinistra fa una cosa e con la mano destra ne fa un’altra, pur restando sempre sulla stessa pratica da esaminare.

 

 

 

La sentenza Tar 1275/20 più da vicino

Fatto quindi il riassunto della curiosa vicenda, passiamo ora ad illustrare i singoli passaggi della pronuncia.

 

Il ricorrente, dipendente di una s.r.l. con la mansione di guardia giurata, impugna il provvedimento del Prefetto che, nel respingere l’istanza di rinnovo della licenza del porto di pistola per difesa personale, contestualmente dispone il rinnovo del decreto di nomina a guardia giurata particolare.

 

Questo provvedimento si inserisce in una complessa vicenda lavorativa che vede il dipendente subire per ben due volte il licenziamento, poi dichiarati illegittimi. Da ultimo egli viene reintegrato in servizio.

 

L’Amministrazione lo valuta però non idoneo rispetto al rinnovo del porto d’arma, in considerazione di un episodio relativo al porto abusivo di arma bianca a seguito di un controllo di sicurezza effettuato presso il palazzo di giustizia.

 

Arrivati al cospetto dei giudici, la vicenda viene letta così.

 

I presupposti di legge per il rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare (già rilasciato in favore del ricorrente) sono i medesimi di quelli richiesti per il rinnovo della licenza del porto di pistola, in modo che non appare di immediata evidenza la ragione per la quale la Prefettura abbia rinnovato il decreto di nomina a guardia particolare del ricorrente e, tuttavia, neghi il rinnovo della licenza di porto di pistola.

 

Per la verità, in base al disposto dell’art. 11 del T.U.L.P.S. e dell’art. 138 del T.U.L.P.S. (quest’ultimo modificato dalla Corte costituzionale con sentenza del 18-25 luglio 1996, n. 311 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma [Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti: … 5° essere persona di ottima condotta politica e morale], nella parte in cui, stabilendo i requisiti che devono possedere le guardie particolari giurate: a) consente di valutare la condotta “politica” dell’aspirante; b) richiede una condotta morale “ottima” anziché “buona”; c) consente di valutare la condotta “morale” per aspetti non incidenti sull’attuale attitudine e affidabilità dell’aspirante ad esercitare le relative funzioni) i requisiti per il conseguimento rispettivamente del rinnovo della licenza del porto di pistola e del decreto di nomina a guardia giurata sono ormai identici.

 

Semmai un tempo e cioè prima dell’intervento della Corte costituzionale con la menzionata sentenza del 18-25 luglio 1996, n. 311, il requisito per il conseguimento del decreto di nomina a guardia giurata particolare era paradossalmente ancora più rigoroso poiché si richiedeva una “condotta morale ottima” ex art. 138 del T.U.L.P.S., con la conseguenza che ad oggi è ancora più irrazionale attribuire alla persona interessata detto decreto e negare allo stesso il rinnovo del porto d’arma per il quale si richiedeva e si richiede tuttora ex art. 11 del T.U.L.P.S. solo una buona condotta.

 

Dice poi il Tar Puglia: deve inoltre ritenersi dimostrato l’elemento soggettivo ex art. 2043 del codice civile (che deve parimenti caratterizzare dall’illecito aquiliano della pubblica amministrazione), dovendosi escludere che l’Amministrazione abbia in alcun modo dimostrato l’esistenza di un errore scusabile e quindi l’assenza del suddetto elemento psicologico.

 

Infatti, secondo il Consiglio di Stato, sez. IV, 12.4.2018, n. 2197, in caso di chiara illegittimità di un atto amministrativo dannoso, al privato non è richiesto un particolare sforzo probatorio per ciò che attiene al profilo dell’elemento soggettivo della fattispecie; egli può, infatti, limitarsi ad allegare l’illegittimità dell’atto, dovendosi fare rinvio, al fine della prova dell’elemento soggettivo della responsabilità, alle regole della comune esperienza e della presunzione semplice di cui all’art. 2727 c.c., mentre spetta alla Pubblica amministrazione dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile.

 

 

 

Il danno causato dall’amministrazione

Dunque l’amministrazione risponde per il danno causato nei casi di sua negligenza o imperizia.

 

La presunzione di colpa dell’amministrazione può essere riconosciuta nelle ipotesi di violazioni commesse in un contesto di circostanze di fatto ed in un quadro di riferimento normativo, giuridico e fattuale tale da palesarne la negligenza e l’imperizia, cioè l’aver agito intenzionalmente o in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede nell’assunzione del provvedimento viziato, mentre deve essere negata la responsabilità quando l’indagine conduce al riconoscimento di un errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per la incertezza del quadro normativo di riferimento, per la complessità della situazione di fatto.

 

Nel caso risolto in sentenza, a fronte di un quadro normativo chiaro (cfr. gli identici requisiti ex artt. 11 e 138 del T.U.L.P.S. necessari per il conseguimento di entrambi i titoli abilitativi in esame) e della mancanta allegazione probatoria favorevole sul punto alla parte resistente, deve ritenersi non dimostrata l’assenza di colpa della P.A.

 

 

 

Il danno risarcibile: mancata retribuzione

Relativamente al pregiudizio risarcibile, il Tar segnala quanto segue.

 

Il danno patrimoniale risarcibile va parametrato sulla base dei criteri individuati dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 20 marzo 2015, n. 1520.

 

Alla ricorrente deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito per effetto della mancata della retribuzione per il suddetto periodo di sospensione dal servizio, commisurato sotto tale profilo all’effettivo importo mensile della retribuzione moltiplicato per i mesi in cui la lavoratrice è stata sospesa dal servizio e tolte le componenti stipendiali presupponenti l’effettiva prestazione dell’attività lavorativa.

 

 

 

Il danno risarcibile: danno esistenziale

Sul punto il Consiglio di Stato, sez. IV, 12.11.2015, n. 5143, ha rilevato: Il danno esistenziale, che rientra nell’onnicomprensiva categoria dei danni non patrimoniali che trovano la loro disciplina nell’art. 2059 c.c., si sostanzia in un peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l’illecito abbia violato diritti fondamentali della persona o derivi da fatto costituente reato, distinto dai pregiudizi consistenti in meri disagi, fastidi, disappunti.  

 

Nel caso ha ritenuto dimostrato il pregiudizio non patrimoniale, poiché il complessivo comportamento illecito della P.A. (il provvedimento impugnato) ha determinato un danno nella sfera areddituale del soggetto, al punto da essere lo stesso colto da grave malore con ricovero in ospedale.

 

 

 

Il danno a carico della finanza pubblica  

La vicenda per come si è complessivamente evoluta e per il risarcimento del danno originato a carico della pubblica finanza va doverosamente portata all’attenzione della Procura regionale della Corte dei conti per la Puglia, alla quale la presente sentenza va comunicata.

 

 

 

Chiedi la consulenza legale

Per informazioni e preventivi per consulenze scrivere a:

Avv. Francesco Pandolfi mail: avvfrancesco.pandolfi66gmail.com

Oppure chiamare il 3286090590

Letto 2943 volte Ultima modifica il Giovedì, 15 Ottobre 2020 15:50
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

 whatsapp  WhatsApp
 skype  Skype
linkedin Linkedin
   

 

Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

Informazioni e recapiti

  • Indirizzo
    Via Giacomo Matteotti, 147
  • Città
    Priverno (LT)
  • Provincia
    Latina
  • CAP
    04015
  • Nazione
    Italy
  • Telefono
    +39.0773487345
  • Mobile
    +39.3292767858

Lascia un commento

Ogni commento verrà pubblicato una volta approvato il contenuto.
Potrebbe quindi trascorrere qualche ora prima di essere visualizzato in questa pagina.