Sabato, 30 Gennaio 2021 14:07

Bisogno di andare armato: cosa fare prima del ricorso se la Prefettura dice no

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Richiesta di rinnovo di licenza porto di pistola per difesa personale. Le osservazioni da presentare in Prefettura prima che emetta il diniego.

 

 

 

Accade spesso che, con la comunicazione di avvio del procedimento, la Prefettura renda noto alla persona interessata che sta procedendo a una rigorosa disamina dei presupposti dichiarati nelle istanze di rilascio e  di rinnovo delle licenze di porto d’armi, tenuto conto della prevalente esigenza di interesse pubblico a che le armi stesse, per la loro pericolosità, abbiano una diffusione controllata e limitata ai casi di effettiva e provata necessità.

 

In pratica, la Prefettura in queste comunicazioni preliminari vuole che si dimostrino fatti specifici, tali da far ritenere il richiedente effettivamente esposto a un concreto rischio per la propria incolumità personale.

 

Ebbene, per partecipare attivamente all’avviato procedimento amministrativo è opportuno presentare le osservazioni.  

 

Si tratta di uno scritto difensivo che, a mio parere, riveste una grande importanza nell’economia complessiva del predetto procedimento.

 

Questo perché permette all’interessato di fornire subito tutte le spiegazioni del caso, relative all’esigenza concreta manifestata con la richiesta di rinnovo della licenza.

 

Poi, un’altra cosa, che viaggia di pari passo a quanto detto prima.

 

Ciò che bisogna tenere in debito conto è, in generale, che la giurisprudenza, anche se afferma che la condizione di "dimostrato bisogno" non è elemento immutabile, mette in ogni caso un limite alla possibilità che l'amministrazione -facendosi scudo del carattere discrezionale del potere valutativo alla stessa intestato- giunga a conclusioni difformi da quelle accolte in precedenti e ripetuti provvedimenti, cioè senza portare variazioni di rilievo che possano giustificare un eventuale mutato orientamento.

 

In pratica, l’Amministrazione non può con disinvoltura negare il rilascio del porto d'armi in costanza dei medesimi requisiti soggettivi che ne avevano giustificato il continuativo rinnovo.  

 

Insomma, per principio l'autodifesa del cittadino con armi si giustifica, caso per caso, tenendo conto di tutti i fattori specifici relativi a ciascun singolo fascicolo.

 

Ora, sulla base di questa regola aurea, il Ministero dell’Interno ha certamente un ampio potere discrezionale, ma tale potere non è illimitato, in quanto incontra precisi limiti che tendono ad impedire un uso distorto ed arbitrario della discrezionalità.

 

 

 

Devi scrivere le osservazioni?

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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