Domenica, 07 Febbraio 2021 08:30

Custodia regolare di armi

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Il rispetto delle regole di cautela si può pretendere dal detentore di armi, mentre non gli si può imputare la circostanza che l’abuso delle armi sia comunque avvenuto da parte di terzi, nonostante il rispetto delle regole cautelari da parte del detentore delle armi stesse.

 

 

 

Custodia regolare di armi: il caso

Custodia regolare di armi: i giudici

Custodia regolare di armi: la sentenza

Custodia regolare di armi: come scegliere avvocato

Vuoi altre informazioni?

 

 

 

 

Custodia regolare di armi: il caso

In questo post una questione parecchio delicata e particolare, che merita un po’ di attenzione.

 

Come spesso accade, parto da un caso per poi arrivare ai principi generali della materia.

 

Dunque: il Prefetto applica a carico di una persona il divieto detenzione armi, notando che l’interessato non pare aver custodito regolarmente le armi in suo possesso, permettendo, di fatto, che persone non autorizzate ne venissero in possesso.

 

In sostanza, l’aspetto accidentale e doloroso di questa situazione è il seguente: il figlio della persona in questione purtroppo si uccide impossessandosi del fucile regolarmente detenuto dal padre.

 

Nel ricorso amministrativo questi scrive che i suoi fucili erano custoditi all’interno di un armadietto blindato, nel garage sotto l’abitazione, che a seguito di incendio, non potendo più utilizzare il garage egli ha, diligentemente, acquistato un nuovo armadio per armi e vi ha riposto i fucili, chiudendoli a chiave all’interno.

 

Poi spiega che il predetto armadio si trovava all’interno della sua abitazione che divideva con il figlio; che quest’ultimo preso da un raptus suicida ha sottratto di nascosto le chiavi dell’armadietto dal mazzo che il padre custodiva, ha aspettato che quest’ultimo uscisse di casa e, a quel punto, ha aperto l’armadio, ha preso il fucile e si è sparato togliendosi la vita.

 

Nel ricorso lui ritiene che l’evento non sarebbe stato evitabile in alcun modo e la determinazione al suicidio si sarebbe realizzata indipendentemente dall’uso dell’arma; sostiene quindi che i fucili erano ben custoditi e si trovavano all’interno dell’abitazione, chiusi a chiave, che infine è di facile comprensione che una persona che vive all’interno della medesima abitazione, abbia il tempo e la possibilità, di cercare, trovare e sottrarre, di nascosto, la chiave di un armadio, senza che questo determini alcuna responsabilità, per omessa o insufficiente custodia da parte del proprietario delle armi.

 

Per altro, c’è da dire che il ricorrente mette in evidenza di aver tenuto una condotta irreprensibile in 50 anni di attività venatoria, di aver sempre adottato tutte le ordinarie cautele per custodire le armi: in pratica assume che non sono a lui imputabili né fatti commissivi né omissivi specifici, che solo chi viveva sotto il suo stesso tetto e poteva osservare i suoi movimenti, magari senza esser visto, poteva vedere dove era custodita la chiave dell’armadio blindato e poteva, deliberatamente agire, per appropriarsene.

 

La tesi difensiva dell’interno ricorso, in buona sostanza, ruota attorno al fatto che l’accaduto era da considerarsi fuori dal suo controllo secondo le ordinarie regole di prudenza da adottare per la custodia delle armi: da qui l’assenza di ragioni giustificative per giungere all’adozione del divieto.

 

 

 

Custodia regolare di armi: i giudici

I giudici, posti di fronte al delicato problema, vedono con favore il ricorso.

 

Dicono: il ricorrente ha avuto titoli per il porto delle armi per decenni e non risulta che ne abbia mai fatto abuso.

 

E’ pacifico che gli abbia sempre adottato nella custodia delle armi le precauzioni ritenute necessarie ad evitarne l’utilizzo da parte di terzi (detenzione in apposito armadio chiuso a chiave).

 

Il drammatico utilizzo dell’arma del ricorrente da parte del figlio è avvenuto in forza di sequenza fattuale del tutto eccezionale e inevitabile, in quanto il figlio convivente ha sottratto clandestinamente la chiave dell’armadio al padre e poi ha utilizzato l’arma quando il padre era fuori dell’abitazione.

 

Una simile realtà fattuale non evidenzia alcuna violazione delle regole cautelari che il detentore di armi è tenuto a rispettare e la cui violazione comporta il giudizio di possibile abuso delle armi da parte sua.

 

D’altra parte il rispetto delle regole di cautela è ciò che può esigersi dal detentore di armi, mentre non gli si può imputare la circostanza che l’abuso delle armi sia comunque avvenuto da parte di terzi, nonostante il rispetto delle regole cautelari da parte del detentore delle armi stesse.

 

In definitiva, non risultando che il ricorrente abbia violato regole di condotta il cui rispetto era dallo stesso esigibile, il giudizio finale circa il suo non dare affidamento circa il non abusare delle armi in futuro è illegittimo.

 

 

 

Custodia regolare di armi: la sentenza

Sono anni, ormai, che nella scrittura di questi post seguo sempre un’unica linea direttrice: quella di dare utilità al lettore: consigli pratici e strumenti per gestire le situazioni critiche che, di volta in volta, si possono presentare.

 

Nel mio archivio sono presenti centinaia di sentenze utili. Per avere più approfondimenti su queste pronunce di primo e secondo grado non devi fare altro che mandarmi un messaggio su WhatsApp al 3286090590.

 

Qui, oggi, te ne voglio segnalare una di particolare interesse: Tar Toscana Sezione Seconda, sentenza n. 121/2021 pubblicata il 28.01.2021.

 

 

 

Custodia regolare di armi: come scegliere avvocato

Ogni avvocato ha una o più specializzazioni.

 

Per lo meno questo è quanto ci si dovrebbe aspettare nel momento in cui si chiede la prima consulenza al legale.

 

In una materia come il diritto delle armi vi assicuro che in Italia non sono poi tanti gli avvocati che si dedicano quotidianamente alla tutela degli interessi di chi si trova in una situazione come quella descritta in questo post.

 

Dunque, se pensi di doverti rivolgere all'avvocato, ascolta i consigli di chi prima ha avuto un’esperienza simile, poi ascolta più di un legale: in questo modo avrai i termini di paragone e potrai effettuare la tua scelta con più tranquillità.

 

Solo dopo queste prime valutazioni, allora fai la tua scelta consapevole: nomina il difensore che più ti sembra adatto a seguire il tuo caso con l’attenzione e la dedizione che merita.

 

 

 

Vuoi altre informazioni?

Manda un messaggio all’Avv. Francesco Pandolfi avvocati 3286090590

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

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