L'Amministrazione, nel procedere al recupero di somme indebitamente erogate ai propri dipendenti, deve effettuare il recupero al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.
Dipendenti o ex dipendenti della Croce Rossa provenienti dai ruoli militari hanno avuto un contenzioso legato alla mancata corresponsione di adeguamenti stipendiali da parte dell’Ente, a seguito di avanzamenti di carriera.
Ad un certo punto il Commissario straordinario della CRI ha emanato le Ordinanze di riconoscimento ai dipendenti degli importi relativi ai suddetti adeguamenti stipendiali e sono state stipulate le transazioni con ciascuno di loro.
Tuttavia, questi provvedimenti sono stati annullati con efficacia ex tunc con un’ulteriore Ordinanza a fronte, sembra, della violazione di una nota del Ministero della Sanità.
L’Amministrazione ha inviato agli interessati la richiesta di restituzione delle somme pagate erroneamente entro e non oltre 30 giorni, spiegando che la somma versata al lordo delle ritenute erariali poteva essere dedotta nella dichiarazione dei redditi nell’anno successivo rispetto all’anno dell’effettivo versamento.
I dipendenti, dal canto loro, chiedono l’annullamento di tali provvedimenti di recupero dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa, soprattutto per la illegittimità ed erroneità della richiesta di restituzione di somme con importi calcolati al lordo delle ritenute fiscali.
Il tribunale da ragione ai ricorrenti.
Vediamo perché.
Dice il Tar: costituisce jus receptum che l’Amministrazione, nel procedere al recupero di somme indebitamente erogate ai propri dipendenti, deve eseguire detto recupero al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali; non può invece pretendere di ripetere le somme al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.
Sul punto, il Consiglio di Stato ha precisato che l'Amministrazione, nel procedere al recupero di somme indebitamente erogate ai propri dipendenti, deve effettuare il recupero al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, giacché è al netto di queste ritenute che gli emolumenti in più sono stati corrisposti, e la ripetizione dell'indebito deve necessariamente riferirsi soltanto alle somme effettivamente percepite in eccesso.
La ripetizione dell'indebito nei confronti del dipendente, da parte dell'Amministrazione, non può non avere ad oggetto le somme da quest'ultimo percepite in eccesso, ossia quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente, non potendosi, invece, pretendere la ripetizione di somme al lordo delle ritenute fiscali (previdenziali e assistenziali).
Inoltre, in caso di richiesta di restituzione di somme erogate ai propri dipendenti in buona fede, la pubblica amministrazione deve tenere conto della natura degli importi di volta in volta richiesti in restituzione, delle cause dell’errore che aveva portato alla corresponsione delle somme in contestazione, del lasso di tempo trascorso tra la data di corresponsione e quella di emanazione del provvedimento di recupero, dell’entità delle somme corrisposte in riferimento alle correlative finalità, e adattare le modalità di recupero di conseguenza.
In particolare, in caso di legittimo affidamento del dipendente, la giurisprudenza richiede che l’atto di recupero avvenga con modalità tali da essere meno gravoso possibile, perseguendo l’interesse pubblico con il minor sacrificio in capo al privato, ossia incidendo in misura non eccessivamente onerosa sulle esigenze di vita del dipendente.
Un equo temperamento delle esigenze del pubblico dipendente e del potere-dovere dell’amministrazione di procedere al recupero di quanto corrisposto può rinvenirsi in un sistema di rateizzazione dell’indebito che, per l’arco temporale per esso previsto, sia tale da non pregiudicare il soddisfacimento dei normali bisogni di vita del dipendente e della sua famiglia.
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