Venerdì, 19 Febbraio 2021 14:52

Militari: trasferimento ai sensi dell'art. 33 comma 5 L. n. 104/1992

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Quando l’amministrazione può negare e quando non può negare il trasferimento ex art. 33 comma 5 Legge n. 104 del 1992.

 

 

 

Trasferimento art. 33 co. 5: principio generale

Trasferimento art. 33 co. 5: la sentenza

Trasferimento art. 33 co. 5: come scegliere avvocato

 

 

 

Trasferimento art. 33 co. 5: principio generale

Per negare il trasferimento ex art. 33, comma 5, della Legge n. 104 del 1992 (parliamo del co. 5: il lavoratore di cui al comma 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede) le esigenze di servizio non possono essere genericamente richiamate o fondarsi su generiche valutazioni in ordine alle scoperture di organico o alle necessità di servizio da fronteggiare, ma devono risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede di servizio richiesta, e dalla considerazione del grado e/o della posizione di ruolo e specialità propri del richiedente, così come del resto oggi testualmente previsto dall'art. 981, comma 1, lett. b) del c.o.m.

 

 

 

Trasferimento art. 33 co. 5: la sentenza

Interviene nella delicata materia il Consiglio di Stato Sezione 4, con la sentenza n. 1196 del 09.02.2021, di rigetto dell’appello presentato dal Ministero della Difesa.

 

I principi di base dell’utile pronuncia, da tenere fermi per tutti i casi analoghi che si dovessero presentare, sono questi:

 

a) il trasferimento ex art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992 coinvolge interessi legittimi e, di conseguenza, implica un complessivo bilanciamento fra l'interesse del privato e gli interessi pubblici, nell'esercizio del potere discrezionale da parte dell'amministrazione; ciò in considerazione del fatto che il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non, invece, nell'interesse esclusivo dell'amministrazione ovvero del richiedente, avendo lo stesso natura strumentale ed essendo intimamente connesso con la persona dell'assistito;

 

b) l'inciso "ove possibile", contenuto nella predetta disposizione comporta che, avuto riguardo alla qualifica rivestita dal pubblico dipendente deve sussistere la disponibilità nella dotazione di organico della sede di destinazione del posto in ruolo per il proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento nel senso, cioè, che presso la sede richiesta, vi sia una collocazione compatibile con lo stato del militare, e che l'assegnazione possa, dunque, avvenire nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado;

 

c) l'esercizio del potere discrezionale da parte dell'Amministrazione - e, dunque, la verifica della compatibilità del trasferimento ex art. 33, comma 5 con le esigenze generali del servizio - deve consistere in una verifica e ponderazione accurate delle esigenze funzionali, la quale deve risultare da una congrua motivazione;

 

d) con la conseguenza che, per negare il trasferimento, le esigenze di servizio non possono essere né genericamente richiamate, né fondarsi su generiche valutazioni in ordine alle scoperture di organico ovvero alle necessità di servizio da fronteggiare, ma devono risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede di servizio richiesta, e dalla considerazione del grado e/o della posizione di ruolo e specialità propri del richiedente, così come del resto oggi testualmente previsto dall'art. 981, comma 1, lett. b) del c.o.m.

 

 

 

Trasferimento art. 33 co. 5: come scegliere avvocato

Ogni difensore tendenzialmente ha una o più specializzazioni.

 

Per lo meno questo è quanto ci si dovrebbe aspettare nel momento in cui si chiede la prima consulenza al legale, proprio per capire come muoversi: per evitare di sbagliare sin dai primi passi, ad esempio nei casi di rigetto della domanda di trasferimento.

 

In una materia come il diritto amministrativo militare, vi assicuro che in Italia non sono poi tantissimi gli avvocati che si dedicano da decenni, quotidianamente, alla cura e tutela degli interessi di chi si trova in una situazione come quella descritta all’inizio del post.

 

Dunque, se pensi di doverti rivolgere all’avvocato, ascolta i consigli di chi prima ha avuto un’esperienza simile, poi ascolta più di un legale: in questo modo avrai i termini di paragone e potrai effettuare la tua scelta con più tranquillità.

 

Solo dopo queste prime valutazioni, allora fai la tua scelta consapevole: nomina il difensore che più ti sembra adatto a seguire il tuo caso con l’attenzione e la dedizione che merita.

 

 

 

Vuoi altre informazioni?

Manda un messaggio all’Avv. Francesco Pandolfi   3286090590

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Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

www.miaconsulenza.it

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