Quando l’amministrazione può negare e quando non può negare il trasferimento ex art. 33 comma 5 Legge n. 104 del 1992.
Trasferimento art. 33 co. 5: principio generale
Trasferimento art. 33 co. 5: la sentenza
Trasferimento art. 33 co. 5: come scegliere avvocato
Trasferimento art. 33 co. 5: principio generale
Per negare il trasferimento ex art. 33, comma 5, della Legge n. 104 del 1992 (parliamo del co. 5: il lavoratore di cui al comma 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede) le esigenze di servizio non possono essere genericamente richiamate o fondarsi su generiche valutazioni in ordine alle scoperture di organico o alle necessità di servizio da fronteggiare, ma devono risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede di servizio richiesta, e dalla considerazione del grado e/o della posizione di ruolo e specialità propri del richiedente, così come del resto oggi testualmente previsto dall'art. 981, comma 1, lett. b) del c.o.m.
Trasferimento art. 33 co. 5: la sentenza
Interviene nella delicata materia il Consiglio di Stato Sezione 4, con la sentenza n. 1196 del 09.02.2021, di rigetto dell’appello presentato dal Ministero della Difesa.
I principi di base dell’utile pronuncia, da tenere fermi per tutti i casi analoghi che si dovessero presentare, sono questi:
a) il trasferimento ex art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992 coinvolge interessi legittimi e, di conseguenza, implica un complessivo bilanciamento fra l'interesse del privato e gli interessi pubblici, nell'esercizio del potere discrezionale da parte dell'amministrazione; ciò in considerazione del fatto che il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non, invece, nell'interesse esclusivo dell'amministrazione ovvero del richiedente, avendo lo stesso natura strumentale ed essendo intimamente connesso con la persona dell'assistito;
b) l'inciso "ove possibile", contenuto nella predetta disposizione comporta che, avuto riguardo alla qualifica rivestita dal pubblico dipendente deve sussistere la disponibilità nella dotazione di organico della sede di destinazione del posto in ruolo per il proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento nel senso, cioè, che presso la sede richiesta, vi sia una collocazione compatibile con lo stato del militare, e che l'assegnazione possa, dunque, avvenire nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado;
c) l'esercizio del potere discrezionale da parte dell'Amministrazione - e, dunque, la verifica della compatibilità del trasferimento ex art. 33, comma 5 con le esigenze generali del servizio - deve consistere in una verifica e ponderazione accurate delle esigenze funzionali, la quale deve risultare da una congrua motivazione;
d) con la conseguenza che, per negare il trasferimento, le esigenze di servizio non possono essere né genericamente richiamate, né fondarsi su generiche valutazioni in ordine alle scoperture di organico ovvero alle necessità di servizio da fronteggiare, ma devono risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede di servizio richiesta, e dalla considerazione del grado e/o della posizione di ruolo e specialità propri del richiedente, così come del resto oggi testualmente previsto dall'art. 981, comma 1, lett. b) del c.o.m.
Trasferimento art. 33 co. 5: come scegliere avvocato
Ogni difensore tendenzialmente ha una o più specializzazioni.
Per lo meno questo è quanto ci si dovrebbe aspettare nel momento in cui si chiede la prima consulenza al legale, proprio per capire come muoversi: per evitare di sbagliare sin dai primi passi, ad esempio nei casi di rigetto della domanda di trasferimento.
In una materia come il diritto amministrativo militare, vi assicuro che in Italia non sono poi tantissimi gli avvocati che si dedicano da decenni, quotidianamente, alla cura e tutela degli interessi di chi si trova in una situazione come quella descritta all’inizio del post.
Dunque, se pensi di doverti rivolgere all’avvocato, ascolta i consigli di chi prima ha avuto un’esperienza simile, poi ascolta più di un legale: in questo modo avrai i termini di paragone e potrai effettuare la tua scelta con più tranquillità.
Solo dopo queste prime valutazioni, allora fai la tua scelta consapevole: nomina il difensore che più ti sembra adatto a seguire il tuo caso con l’attenzione e la dedizione che merita.
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Manda un messaggio all’Avv. Francesco Pandolfi 3286090590
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