Tar Campania Napoli, Sez. 8, sentenza n. 859/21 del 10.02.2021. Silenzio dell’Amministrazione. Illegittimità. Ricorso.
Gli obblighi dell’Amministrazione
Un proprietario confinante può presentare una denuncia di abuso edilizio commesso dal vicino?
L’Amministrazione comunale ha l’obbligo di provvedere su questo tipo di segnalazione?
A queste ed altre domande ha risposto il Tribunale amministrativo di Napoli con la sentenza 859.
Non solo il confinante può segnalare l’abuso ma può pretendere che il Comune dove ha denunciato l’abuso, nel caso sia rimasto in silenzio, si attivi con l’esercizio di poteri ripristinatori e repressivi, ovviamente purché venga accertato l’abuso edilizio.
Gli obblighi dell’Amministrazione
Dunque c’è un preciso obbligo dell'Amministrazione comunale di provvedere sull'istanza di repressione di abusi edilizi realizzati sul terreno confinante, formulata dal relativo proprietario, il quale gode di una legittimazione differenziata rispetto alla collettività, subendo gli effetti nocivi immediati e diretti della commissione dell'eventuale illecito edilizio non represso nell'area limitrofa alla sua proprietà.
Il Comune deve provvedere sulla diffida, in senso negativo o positivo verificando se esiste o non esiste l’illecito, ma deve provvedere; inoltre deve definire il procedimento.
Il denunciante è titolare di una posizione di interesse legittimo all'esercizio dei tali poteri di vigilanza e, quindi, può proporre l'azione legale a seguito dell’eventuale silenzio mantenuto dall’Amministrazione comunale.
In questi casi si procede con la notifica di un ricorso avverso il silenzio, fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento avviato con la diffida iniziale di segnalazione dell’abuso edilizio.
Contatta l’Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.