Sentenza lampo. Art. 42 bis del d.lgs. 151/2001. Tutela dei figli minori fino a 3 anni.
Tar per la Sardegna, sentenza n. 411/2021 pubblicata in data 01.06.2021.
Una favorevole pronuncia per lo studio.
Una causa avviata e conclusa a tempo di record in materia di assegnazione temporanea del dipendente ex art. 41 bis d. lgs. 151/2001.
Nel dettaglio: durante il corso del processo, con istanza ex art 59 cpa la dipendente ha chiesto al Tribunale l’adozione di opportune misure attuative di un’ordinanza cautelare, con la quale l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato era stata accolta ai fini del riesame, richiedendosi all’amministrazione di procedere ad una rivalutazione complessiva della posizione della ricorrente.
Con una successiva memoria la ricorrente ha comunicato che l’Amministrazione ha dato esecuzione all’ordinanza TAR, disponendo il suo trasferimento ex art. 42 bis d. Lgs. n. 151/01 con effetto immediato.
Quindi, in relazione all’incidente di esecuzione in esame, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere e, in ragione della nuova determinazione assunta dall’amministrazione è stata segnalata la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla definizione del merito del giudizio.
In sostanza, in alcuni casi la giustizia amministrativa dei Tar può essere complessa e non veloce, ma in diversi altri casi, come quello qui sinteticamente illustrato, si dimostra rapida e funzionale, contribuendo a risolvere i problemi dei dipendenti in questa delicata materia.
Ricordiamo che la ratio sottesa all’art. 42 bis del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, volta ad assecondare l’esigenza del dipendente di disporre di un maggior tempo da dedicare alla cura dei figli più piccoli, impone all’amministrazione di appartenenza, in caso di diniego della richiesta, un onere motivazionale più consistente rispetto al riferimento alle ordinarie esigenze di servizio dell’ufficio.
Inoltre che lo stesso art. 42 bis del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 15 consente la fruizione anche in modo frazionato del periodo complessivamente non superiore a tre anni di assegnazione presso le sedi di servizio specificamente localizzate, riconoscendo dunque all’amministrazione un potere di articolazione delle modalità di concessione del beneficio tale da renderlo in concreto compatibile con le esigenze dell’ufficio.
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Avv. Francesco Pandolfi,
Avv. Alessandro Mariani,
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