Cosa fare quando, dopo essere stati titolari della licenza per decenni senza alcun problema, la Questura decide di negare il rinnovo.
Da tanti anni hai la licenza di porto di fucile ad uso caccia: non ti è stato mai sollevato alcun problema.
Improvvisamente, prendendo spunto da una tua precedente sentenza di condanna per porto abusivo di armi che, per il Ministero, avrebbe di per sé natura ostativa per il rinnovo dell’autorizzazione richiesta, ti viene negato il rinnovo ai sensi dell’art. 43 T.u.l.p.s. comma 1.
Ora, di fronte ad una situazione di questo tipo vorresti capire se è il caso di presentare un ricorso.
Ecco, mentre ragioni su questa cosa sappi che ti troverai di fronte due diverse interpretazioni dei giudici sulla norma e sui suoi effetti.
Leggi appresso e ti dirò quale è l’orientamento a te favorevole, ovviamente se tu dovessi decidere di reagire con il ricorso.
Allora: una prima corrente della magistratura ritiene che i reati indicati in quella norma sono sempre ostativi e rimangono tali. Pensa al furto, rapina, estorsione, violenza o resistenza all’autorità, porto abusivo di armi.
Un altro gruppo di giudici ritiene, diversamente, che questi reati non possono avere effetti irreversibili e permanenti.
Cioè: stando a questa diversa impostazione l’effetto ostativo potrebbe essere superato nel tempo [1].
Questo significa che, nel gioco delle parti, tu per esempio non puoi pretendere alcunché dall’amministrazione per il solo fatto magari dell’avvenuta riabilitazione da condanne per i reati indicati nel medesimo art. 43, primo comma; allo stesso modo la P.A. non può considerare le condanne immodificabili, in quanto la soggezione perpetua è, in questo come in altri campi dell’esperienza giuridica, estranea all’ordinamento.
Detto diversamente, non può esistere la condanna perenne di una persona: se esistesse sarebbe irragionevole e di dubbia legittimità costituzionale.
Quindi, ciò che devi sapere è che il Ministero deve sempre controllare l’evoluzione di ciascuna singola vicenda nei casi di rinnovo della licenza: deve tenere conto, oltre che della condanna, anche dei pregressi rilasci o rinnovi del titolo di polizia, della tua condotta tenuta nel tempo successivo alla condanna, nonché di fatti eventualmente sintomatici della pericolosità effettiva ed attuale e d’ogni altro elemento utile a mettere in risalto la tua personalità, compresa un’eventuale riabilitazione.
Se non fa questi accertamenti ovviamente tu, quale persona interessata al rinnovo della licenza potrai presentare il ricorso al Tar, avendo pure ottime probabilità di vincerlo considerando il secondo orientamento segnalato.
[1] Tar per la Basilicata Sezione Prima, sentenza n. 30/19 pubblicata il 07.01.2019.
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Avv. Francesco Pandolfi
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