Scatta una sola sanzione amministrativa: niente reato
I limiti di rumore dell'autolavaggio
A tutti noi piace riposare tranquilli e riuscire a dormire senza rumori fastidiosi che provengono dall'ambiente esterno.
A pensarci bene tante possono essere le fonti di inquinamento acustico: una di queste è quella che può nascere dal rumore prodotto da un'autolavaggio, specie se i titolari non hanno provveduto con appositi interventi per insonorizzarlo.
Non sembra, ma il rumore continuo proveniente da un'autolavaggio con queste caratteristiche può rivelarsi veramente dannoso, tanto da spingere chi viene molestato a procedere per vie legali.
Caso penale o amministrativo?
Stando alle indicazioni fornite dalla Suprema Corte di Cassazione penale, terza sezione (sentenza n. 39454/17) pur tenendo conto dell'estrema fastodiosità della situazione, possiamo dire senz'altro amministrativo, in quanto di penale c'è veramente poco in una condotta del genere.
Il caso in commento ci parla di una situazione dove il titolare dell'autolavaggio, che supera con la sua attività i limiti di rumore fissati dalla legge, risponde solo di illecito amministrativo e non di reato di disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone.
In pratica, il ricorso del titolare dell'autolavaggio viene accolto: in un primo momento infatti era stato condannato a risarcire le parti civili e a pagare un'ammenda per il reato ex art. 659 comma 2 cod. penale (norma applicata contro chi esercita un mestiere rumoroso andando contro le prescrizioni di legge o dell'Autorità).
Cosa dicono i Giudici
I Magistrati della terza sezione ricordano che, ai sensi dell'art. 10 comma 2 legge 447/95, l'esercizio di un mestiere rumoroso integra l'illecito amministrativo quando sono semplicemente superati i limiti di emissione fissati dalla norma.
Il reato vero e proprio si può invece integrare in due casi:
1) turbativa della quiete pubblica,
2) violazione di specifiche disposizioni di legge o prescrizioni dell'Autorità.
A questo punto per i Giudici è obbligatorio l'annullamento della condanna, visto che l'atto d'accusa pare fondato solo sullo sforamento del valore limite.
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