Il provvedimento di revoca della licenza di porto d’armi è illegittimo se basato solo sul contenuto della querela.
Sei stato denunciato dalla tua ex moglie, che con la sua querela è andata giù pesante.
La tua ex, forse per vendicarsi e metterti pressione per mille sue ragioni, ha pensato di denunciarti cercando di metterti paura e, soprattutto, di metterti nei casini con le armi.
Comunque, la causa penale partita con quella querela si è chiusa con la tua piena assoluzione, siccome il fatto non sussiste.
La Questura, dal canto suo, ti ha revocato la licenza per il porto d’armi così su due piedi, senza approfondire più di tanto la questione della querela di partenza.
Ed è proprio questo il problema, o lo sbaglio se vuoi, dell’Amministrazione.
Si perché il fatto di aver subito una querela, di essere iscritto nel registro degli indagati o, al limite, di aver riportato una condanna, non significa niente quando la Questura non procede ad una propria accurata valutazione dei fatti.
In pratica l’Ufficio non può, in automatico, revocare la licenza per il solo fatto che c’è di mezzo una querela.
Deve, invece, procedere ad una concreta prognosi, che tenga conto dei precedenti rinnovi, del tuo comportamento prima e dopo, dell’epoca a cui risale la condotta e così via.
Insomma: ci deve lavorare su per capire da che parte sta la verità [1].
Percepita l’ingiustizia della revoca hai presentato il ricorso e il Tar ti ha dato ragione.
Si perché, ha detto il tribunale, non è possibile per il Questore revocare la licenza senza indagare a fondo i motivi della denuncia subita.
[1] Tar Lazio Sez. Prima ter, sentenza n. 3202/22 pubblicata il 21.03.2022.
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