La Legge non permette la sospensione del porto d’armi uso caccia senza indicazione del termine finale del provvedimento.
La Questura a un certo punto ti sospende il porto d’armi uso caccia a causa di una tua condanna penale.
La cosa curiosa, però, è che te lo sospende senza informarti sul termine finale di questa sospensione a sorpresa.
Non solo: ti notifica la sospensione nel 2021, che in realtà è stata adottata nel 2019 per un reato di violenza privata del 2017.
Chi ci capisce è bravo con questo Ufficio.
Comunque: ti metti subito al lavoro per presentare il ricorso contro questo strano provvedimento e ti rivolgi al tribunale amministrativo, che ti dà ragione in pieno [1].
In effetti, dicono i giudici, mica la Questura può sospendere a suo piacimento senza specificare il termine di durata della sospensione cautelare.
La sospensione serve infatti solo come intervento urgente e provvisorio per risolvere una situazione di specifica gravità.
Nel tuo caso, invece, niente di tutto questo: il reato è del 2017, la sospensione è del 2019 e la notifica è del 2021.
Insomma: un pastrocchio amministrativo da parte del Questore e una smarcata violazione della Legge 241/90.
In conclusione: secondo il tribunale il provvedimento di sospensione può essere adottato solo per il tempo strettamente necessario e, soprattutto, deve riportare il termine della sospensione stessa.
[1] Tar Toscana Sez. Seconda, sentenza n. 17/22 pubblicata il 14.01.2022.
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