Venerdì, 25 Agosto 2017 07:21

Divorziati con mutuo ipotecario cointestato: che fare?

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Ci riferiamo al caso dell’abitazione ove risiede l’ex coniuge con i figli: cosa accade se l’ex smette di pagare la propria parte del rateo mensile?

 

Il caso

La questione può nascere in conseguenza dalla condotta tenuta da uno degli ex coniugi nei confronti dell’altro.

In una specifica circostanza affrontata in sede di giudizio, l’atteggiamento poco collaborativo viene posto in essere dalla donna.

Va premesso che i loro accordi (di separazione e successivo divorzio) tengono conto della situazione patrimoniale in essere, ovvero: il lavoro di entrambi gli ex coniugi e la proprietà in comune dell’ex abitazione familiare, acquistata con mutuo ipotecario gravante su entrambi nella misura del cinquanta per cento ciascuno (l’abitazione viene posta nella disponibilità della donna e i figli di entrambi).

Mentre in un primo momento non si pongono particolari problemi, dopo il divorzio l’assegnataria decide però di non onorare la propria parte di debito: in buona sostanza decide di non pagare il cinquanta per cento del rateo mensile programmato.

L’uomo continua a pagare la propria parte del mutuo mensilmente, ma non basta. l’istituto bancario intraprende azioni legali nei confronti degli ex coniuge poiché li identifica quali proprietari del bene e mutualmente responsabili.

E’ un problema di non poco conto.

Il marito, essendo un pubblico ufficiale e dovendo anche rispondere in sede di disciplinare di eventuali debiti non onorati (oltre a pagare la quota di alimenti stabilita negli accordi e concorrere alle spese straordinarie dei figli), si vede costretto a sopperire al mancato pagamento dell’ex coniuge, proprio per evitare il prosieguo delle azioni giudiziarie della banca.

 

 

Cosa dice la norma

In termini contrattuali l’istituto di credito rivolge l’azione di recupero nei confronti di entrambi i coniugi: non gli interessa sapere e tenere in considerazione chi ha provveduto a pagare o altro.

L’obiettivo per l’istituto è evidentemente il recupero del proprio credito e, quindi, chiama entrambi i contraenti a risponderne, essendo fermamente deciso a recuperare.

In tema di separazione tra i coniugi, secondo la giurisprudenza di legittimità la corresponsione per intero da parte del marito della rata di mutuo relativa ad immobile adibito ad abitazione esclusiva della ex moglie, incide sulla quantificazione dell’assegno coniugale (in tal senso tra le altre Cass. civ., 25.6.10, n. 15333).

La delicata questione va senz’altro risolta.

 

 

Cosa fare?

Due le strade da intraprendere contemporaneamente:

  • istruire uno o più procedimenti giudiziali con il fine di ottenere i decreti ingiuntivi esecutivi per il recupero delle somme versate, in luogo dell’ex coniuge, a favore della banca mutuataria;
  • chiedere una modifica (ex art. 710 c.p.c.) degli accordi divorzili con l’obiettivo di ri-quantificare l’assegno coniugale, chiedendone la riduzione in relazione al valore del rateo versato.

La norma citata, che consente di rimodulare tali accordi, è la seguente.

Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.  Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l’assunzione uno dei suoi componenti.  Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.

La Corte costituzionale, con sentenza 9 novembre 1992 n. 416 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole.

 

 

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Letto 5084 volte Ultima modifica il Domenica, 05 Novembre 2017 18:48
Francesco Pandolfi e Alessandro Mariani

Francesco Pandolfi

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Francesco Pandolfi AVVOCATO

Lo studio Pandolfi Mariani è stato fondato dall’avvocato Francesco Pandolfi.

Egli inizia la sua attività nel 1995; il 24.06.2010 acquisisce il patrocinio in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori. Si è occupato prevalentemente di diritto amministrativo, diritto militare, diritto delle armi, responsabilità medica, diritto delle assicurazioni.

E' autore di numerose pubblicazioni su importanti quotidiani giuridici on line, tra cui Studio Cataldi e Mia Consulenza; nel 2018 ha pubblicato il libro "Diritto delle armi, 20 sentenze utili".

La sua Missione era e continua ad essere con lo studio da lui fondato: "aiutare a risolvere problemi giuridici".

Riteneva che il più grande capitale fosse la risorsa umana e che il più grande investimento, la conoscenza. Ha avuto l'opportunità di servire persone in tutta Italia.

I tratti caratteristici della sua azione erano: tattica, esperienza, perseveranza. coraggio, orientamento verso l'obiettivo.

Tutto questo resta, lo studio da lui fondato continua l’attività con gli avvocati e i collaboratori con i quali ha sempre lavorato nel corso degli anni e ai quali ha trasmesso tutte le sue competenze.

 

 

Alessandro Mariani Avvocato

data di nascita: 08/04/1972

 

Principali mansioni e responsabilità: 
Avvocato
Consulenza legale e redazione atti giudiziari per il recupero del credito (Decreto Ingiuntivo e Costituzione nelle opposizioni);
Attività giudiziale e stragiudiziale con apertura di partita iva ed iscrizione alla casa forense;
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati stabiliti di Latina dal 26/4/2012.

 

 

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