Ci riferiamo al caso dell’abitazione ove risiede l’ex coniuge con i figli: cosa accade se l’ex smette di pagare la propria parte del rateo mensile?
Il caso
La questione può nascere in conseguenza dalla condotta tenuta da uno degli ex coniugi nei confronti dell’altro.
In una specifica circostanza affrontata in sede di giudizio, l’atteggiamento poco collaborativo viene posto in essere dalla donna.
Va premesso che i loro accordi (di separazione e successivo divorzio) tengono conto della situazione patrimoniale in essere, ovvero: il lavoro di entrambi gli ex coniugi e la proprietà in comune dell’ex abitazione familiare, acquistata con mutuo ipotecario gravante su entrambi nella misura del cinquanta per cento ciascuno (l’abitazione viene posta nella disponibilità della donna e i figli di entrambi).
Mentre in un primo momento non si pongono particolari problemi, dopo il divorzio l’assegnataria decide però di non onorare la propria parte di debito: in buona sostanza decide di non pagare il cinquanta per cento del rateo mensile programmato.
L’uomo continua a pagare la propria parte del mutuo mensilmente, ma non basta. l’istituto bancario intraprende azioni legali nei confronti degli ex coniuge poiché li identifica quali proprietari del bene e mutualmente responsabili.
E’ un problema di non poco conto.
Il marito, essendo un pubblico ufficiale e dovendo anche rispondere in sede di disciplinare di eventuali debiti non onorati (oltre a pagare la quota di alimenti stabilita negli accordi e concorrere alle spese straordinarie dei figli), si vede costretto a sopperire al mancato pagamento dell’ex coniuge, proprio per evitare il prosieguo delle azioni giudiziarie della banca.
Cosa dice la norma
In termini contrattuali l’istituto di credito rivolge l’azione di recupero nei confronti di entrambi i coniugi: non gli interessa sapere e tenere in considerazione chi ha provveduto a pagare o altro.
L’obiettivo per l’istituto è evidentemente il recupero del proprio credito e, quindi, chiama entrambi i contraenti a risponderne, essendo fermamente deciso a recuperare.
In tema di separazione tra i coniugi, secondo la giurisprudenza di legittimità la corresponsione per intero da parte del marito della rata di mutuo relativa ad immobile adibito ad abitazione esclusiva della ex moglie, incide sulla quantificazione dell’assegno coniugale (in tal senso tra le altre Cass. civ., 25.6.10, n. 15333).
La delicata questione va senz’altro risolta.
Cosa fare?
Due le strade da intraprendere contemporaneamente:
- istruire uno o più procedimenti giudiziali con il fine di ottenere i decreti ingiuntivi esecutivi per il recupero delle somme versate, in luogo dell’ex coniuge, a favore della banca mutuataria;
- chiedere una modifica (ex art. 710 c.p.c.) degli accordi divorzili con l’obiettivo di ri-quantificare l’assegno coniugale, chiedendone la riduzione in relazione al valore del rateo versato.
La norma citata, che consente di rimodulare tali accordi, è la seguente.
Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione. Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l’assunzione uno dei suoi componenti. Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.
La Corte costituzionale, con sentenza 9 novembre 1992 n. 416 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole.
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