La fotografia è protetta dal diritto d’autore quando è originale e creativa.
Quando la fotografia è originale può essere protetta con il diritto d’autore.
In tema di diritto d'autore sulle opere fotografiche, ai fini dell'operatività della tutela delle opere d'ingegno bisogna verificare se c’è o non c’è un atto creativo.
Tale atto creativo deve essere espressione di un'attività intellettuale prevalente rispetto alla tecnica materiale [1].
In modo tale da trasmettere un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla visione oggettiva di esso, rendendo una soggettiva interpretazione che permetta di individuare l'opera tra le altre analoghe.
L'apporto creativo deve potersi desumere da una precisa attività del fotografo.
Questa attività deve valorizzare gli effetti ottenibili con l'apparecchio (inquadratura, prospettiva, cura della luce, del tutto peculiari) o deve mirare alla scelta del soggetto (intervenendo il fotografo sull'atteggiamento o sull'espressione, se non creando addirittura il soggetto stesso), purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull'aspetto prettamente tecnico.
In pratica, la professionalità nella cura dell'inquadratura e la capacità di cogliere in modo efficace il soggetto fotografato non sono sufficienti a qualificare la fotografia come creativa.
Sono necessarie anche la originalità e la creatività della fotografia.
Ovviamente, al di fuori di questa speciale protezione del diritto d’autore delle fotografie, la legge accorda altre forme di tutela come, ad esempio, il diritto morale connesso alla paternità della foto oppure il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia.
[1] Tribunale di Roma Sezione 17 civile, sentenza n. 4361 dell’11.03.2021.
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