In questo sintetico post vi illustro, in estrema sintesi, le ultime novità dalla Corte di Giustizia UE in materia di ritardi per voli operati da più vettori in code sharing.
Il succo è questo.
I passeggeri che subiscono ritardi per voli operati da più vettori in code-sharing hanno il diritto di rivolgersi alla compagnia aerea dalla quale hanno effettuato la prenotazione, o acquistato il biglietto per ottenere la compensazione dovuta dal vettore a causa del ritardo subito.
E questo anche quando la compagnia ha coperto solo la prima tratta, per di più in orario.
Poco importa, quindi, che il ritardo sia del secondo vettore perché il passeggero, nel segno della trasparenza e del legittimo affidamento, deve poter agire nei confronti della compagnia aerea dalla quale ha prenotato il volo.
È quanto ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza dell’11 luglio nella causa C-502/18.
La pronuncia segna un ulteriore rafforzamento dei diritti del passeggero che non deve inseguire più compagnie aeree quando acquista un biglietto con più tratte effettuate da aziende diverse (su decisione delle stesse compagnie e senza che, in realtà, l’acquirente abbia voce in capitolo) per ottenere la compensazione dovuta in caso di ritardi, nel pieno rispetto del regolamento Ue n. 261/2004 che istituisce regole comuni per la compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
La Corte di giustizia ha chiarito che anche in presenza di una o più coincidenze, incluse in un’unica prenotazione, il volo deve essere considerato in modo unitario ai fini del diritto a compensazione dei passeggeri.
Altre informazioni?
Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
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